Social network: il reato di sostituzione di persona

Scritto da: Emilio Trivoli - Avv. Emilio Trivoli




Pubblicazione legale: Il reato di sostituzione di persona è previsto e punito a norma dell’art. 494 c.p. con la reclusione fino ad un anno. Da un punto di vista oggettivo si tratta di un reato a condotta alternativa, integrato perciò quando una persona induca taluno in errore o sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona oppure attribuendo a sé o ad altri un falso nome/stato/qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici. Da un punto di vista soggettivo è richiesto il dolo specifico, ossia quella volontà del soggetto agente di procurare a sé o ad altri un vantaggio o un danno. Gli interessi privati nella cui sfera giuridica l’atto incide concretamente e la fede pubblica poiché gli inganni posti in essere possono raggiungere un numero indeterminato di persone. Numerose sentenze sia di merito che di legittimità hanno statuito che colui che crea ed utilizza un profilo su social network utilizzando in maniera abusiva l’immagine di una persona del tutto inconsapevole ed associandole un nome di fantasia, commette reato di sostituzione di persona, laddove l’induzione in errore è ravvisabile anche nel semplice invio di una “richiesta di amicizia” con l’immagine della persona offesa che, costituendosi parte civile nel processo penale, potrà ottenere il risarcimento del danno

Fonte: Avv. Emilio Trivoli



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Avvocato Emilio Trivoli a Milano
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