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GLI INTERESSI DI MORA: QUANDO NON SONO DOVUTI

Scritto da: Enrica Caratelli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Notizie utili prima di firmare un contratto di finanziamento o di mutuo con la Banca

Il contenuto dei contratti bancari – di apertura di un conto corrente, di un finanziamento, di un mutuo o di un leasing – si caratterizza per l’uso di un linguaggio particolare proprio della materia che può rendere di non facile lettura e comprensione le condizioni economiche ivi pattuite: spese di istruttoria, piano di ammortamento, interessi corrispettivi e di mora, fidejussioni personali, commissioni per l’estinzione anticipata, foro competente, costi assicurativi e altre spese accessorie. Il bisogno di ottenere il finanziamento e l’estremo tecnicismo con cui vengono scritti i contratti bancari fanno sì che il privato (cittadino o impresa) sottoscriva l’impegno senza rendersi conto delle reali condizioni economiche a cui si è obbligato, soprattutto con riguardo agli interessi di mora.

Cosa sono gli interessi di mora

Prima di sottoscrive un contratto di mutuo o un prestito con la Banca è importante essere consapevoli del reale valore economico del mutuo o del finanziamento, ovvero quanto ci costerà l’aver chiesto dei soldi in prestito alla banca e, quindi, la sostenibilità delle somme da rimborsare entro le relative scadenze. Infatti, come è noto, in caso di ritardo nei pagamenti di una o più rate la Banca si tutela applicando una penale sugli importi scaduti, ovvero gli interessi di mora fino ad arrivare alla risoluzione del contratto, quando si verifica il mancato pagamento anche di una sola rata scaduta.

Come si calcolano

Proprio per la loro natura sanzionatoria che funge da penale per il ritardato o mancato pagamento, gli interessi moratori hanno un valore più alto rispetto a quelli corrispettivi o convenzionali, cioè a quelli previsti nel contratto in caso di regolare pagamento delle rate pattuite.

Gli interessi di mora sono determinati in misura superiore rispetto al tasso corrispettivo pattuito nel contratto (di mutuo, di leasing, di prestito, ecc..) e generalmente possono aggirarsi tra i 2 ed i 4 punti percentuali in più.

In ogni caso devono essere calcolati entro il limite dal tasso soglia usura stabilito trimestralmente con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze per la categoria di credito di riferimento (mutuo a tasso variabile o fisso, leasing a seconda delle varie soglie, crediti personali, altri finanziamenti alle famiglie, factoring, ecc…). Quando gli interessi di mora superano il tasso soglia usura fissato al momento della stipula del contratto, questi non sono più dovuti e se sono stati pagati debbono essere restituiti. Così dispone l’art. 1815 del codice civile: <<Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. (...) Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi>>.

 Quando si applicano

Gli interessi di mora hanno una funzione di penale previamente determinata dalla Banca e possono essere richiesti nel caso di ritardato o mancato pagamento anche di una sola rata del contratto stipulato (di mutuo, finanziamento, ecc…).

Gli interessi di mora si sostituiscono agli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto e verranno calcolati su tutti i giorni trascorsi dalla data di scadenza della rata fino all'effettivo soddisfo. Il residuo capitale mutuato, se non interviene una causa di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, prosegue con la produzione degli interessi corrispettivi secondo il piano di ammortamento stabilito.
Anche gli interessi di mora, così come gli interessi corrispettivi, sono soggetti al rispetto della soglia usura.

Assistenza nella verifica delle anomalie e recupero delle somme

Per capire se gli interessi – anche quelli di mora – pattuiti nel contratto superano il tasso soglia usura stabilito dalla legge, è fondamentale affidarsi a professionisti competenti in materia bancaria e finanziaria, che offrono assistenza per la verifica delle anomalie bancarie, per il calcolo degli interessi pattuiti e pagati e per attivare le procedure conciliative per la rinegoziazione delle condizioni del prestito o del mutuo e, ove necessario legali, per la restituzione degli interessi versati in eccesso.





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Enrica Caratelli

Avvocato civilista