Pubblicazione legale:
Come cancellarsi dallo stato di cattivo pagatore
L’accesso al credito attraverso i
comuni contratti di finanziamento, quali mutui, prestiti o leasing può essere
richiesto da qualsiasi privato ed azienda, ma viene concesso solamente a chi
dimostra capacità di rimborso o, in altre parole, di essere in grado di
restituire la somma ottenuta in prestito alle scadenze stabilite. Per questo
motivo, essere stati cattivi pagatori in precedenza significa non poter più (o
avere maggiori difficoltà ad) accedere al credito a causa della segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d’Italia per scarso merito creditizio. Un vero e
proprio ostacolo al credito, dunque, che obbliga i soggetti segnalati a porre
rimedio alla propria situazione di insolvenza o – in presenza dei presupposti –
di chiedere ed ottenere la cancellazione della segnalazione nella Centrale
Rischi.
Differenze tra la Centrale dei Rischi e la CRIF
La Centrale Rischi
Finanziari della Banca d’Italia è la banca dati che gestisce le
informazioni creditizie su qualsiasi azienda o privato che abbia aperto un
finanziamento. La CRIF,
invece, è un circuito di informazioni delle esposizioni finanziarie gestito da
una società privata.
Mentre nella Centrale Rischi
della Banca d’Italia la posizione del cattivo pagatore è inserita solo a
sofferenza conclamata, invece, in CRIF i dati dei cattivi pagatori sono
visibili sin dall'inizio della sofferenza. Quindi, i finanziamenti richiesti,
l’emissione di assegni scoperti, un mancato pagamento o anche un semplice
ritardo nel pagamento delle rate vengono segnalati e archiviati, realizzando un
vero e proprio “profilo di merito creditizio”,
accessibile ad ogni banca, che determina l’affidabilità e il grado di
solvibilità di ogni soggetto.
Lo stato di insolvenza e l’obbligo di preavviso
La normativa di riferimento in
materia è costituita dalle Circolari emanate della Banca d’Italia e successivi
aggiornamenti. Sulla base di tali Circolari e dal conforme orientamento
giurisprudenziale, la segnalazione alla Centrale dei Rischi o al CRIF, dovrebbe
“scaturire da una valutazione riferibile
alla complessiva situazione finanziaria del soggetto (…) e deve essere
determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria,
caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile
con la condizione di insolvenza” (Cass. civ. Sez. I, 01-04-2009, n. 795;
conf. Cass. civ. Sez. I, 09-07-2014, n. 15609).
La segnalazione a sofferenza non
può, quindi, scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal
volontario inadempimento,
ma può dipendere solo da una
valutazione da uno stato di insolvenza grave e non transitorio, opportunamente
accertato dalla Banca e di cui deve essere fornita adeguata prova.
L’art. 125, comma 6, T.U.B. prevede,
inoltre, che “i finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le
informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere
sulla sua capacità di accedere al credito”. Esiste, dunque, a tutela del consumatore – persona fisica e non
Società – il diritto ad essere previamente informati ovvero il diritto al “preavviso”,
che deve essergli comunicato per iscritto sia a lui sia ai soggetti
co-obbligati (fideiussori e/o garanti) indicando in maniera non equivoca
l’imminente segnalazione “a sofferenza”
del credito in tempo utile per permettere al soggetto debitore di intervenire
per regolarizzare il pagamento.
La segnalazione in centrale di
rischi viene cancellata in automatico, in un periodo di tempo che va dai 12 ai
36 mesi, quando viene a cessare lo stato di insolvenza o il credito viene
rimborsato o ceduto a terzi.
Come cancellare le segnalazioni illegittime nella
Centrale dei Rischi
E’ possibile ottenere la cancellazione
della segnalazione alla Centrale Rischi quando questa risulta illegittima, ovvero non rispetta i
requisiti stabiliti dalla legge vigente in materia.
Nel caso del consumatore, è
possibile ottenere la cancellazione anche della segnalazione legittima che non
sia stata comunicata per iscritto e secondo le modalità previste.
In particolare, sono possibili
tre strade:
Ø E’
possibile ottenere la cancellazione in via bonaria: il procedimento passa
attraverso una richiesta di visura delle banche dati, per avere
accesso ai propri dati personali e scoprire quale sia la Banca che ha
effettuato la segnalazione e per quali motivi;
Ø Se
la segnalazione non dovesse venire cancellata è possibile chiedere la rettifica dello stato di cattivo pagatore con
un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario;
oppure
Ø un ricorso, in via d’urgenza, ex art. 700
c.p.c. davanti al Tribunale territorialmente competente o con un ricorso ordinario
sempre dinanzi al Tribunale.
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