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LE SEGNALAZIONI NELLA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA E NELLA CRIF

Scritto da: Enrica Caratelli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Come cancellarsi dallo stato di cattivo pagatore

L’accesso al credito attraverso i comuni contratti di finanziamento, quali mutui, prestiti o leasing può essere richiesto da qualsiasi privato ed azienda, ma viene concesso solamente a chi dimostra capacità di rimborso o, in altre parole, di essere in grado di restituire la somma ottenuta in prestito alle scadenze stabilite. Per questo motivo, essere stati cattivi pagatori in precedenza significa non poter più (o avere maggiori difficoltà ad) accedere al credito a causa della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia per scarso merito creditizio. Un vero e proprio ostacolo al credito, dunque, che obbliga i soggetti segnalati a porre rimedio alla propria situazione di insolvenza o – in presenza dei presupposti – di chiedere ed ottenere la cancellazione della segnalazione nella Centrale Rischi.


Differenze tra la Centrale dei Rischi e la CRIF

La Centrale Rischi Finanziari della Banca d’Italia è la banca dati che gestisce le informazioni creditizie su qualsiasi azienda o privato che abbia aperto un finanziamento. La CRIF, invece, è un circuito di informazioni delle esposizioni finanziarie gestito da una società privata.

Mentre nella Centrale Rischi della Banca d’Italia la posizione del cattivo pagatore è inserita solo a sofferenza conclamata, invece, in CRIF i dati dei cattivi pagatori sono visibili sin dall'inizio della sofferenza. Quindi, i finanziamenti richiesti, l’emissione di assegni scoperti, un mancato pagamento o anche un semplice ritardo nel pagamento delle rate vengono segnalati e archiviati, realizzando un vero e proprio “profilo di merito creditizio”, accessibile ad ogni banca, che determina l’affidabilità e il grado di solvibilità di ogni soggetto.


Lo stato di insolvenza e l’obbligo di preavviso

La normativa di riferimento in materia è costituita dalle Circolari emanate della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti. Sulla base di tali Circolari e dal conforme orientamento giurisprudenziale, la segnalazione alla Centrale dei Rischi o al CRIF, dovrebbe “scaturire da una valutazione riferibile alla complessiva situazione finanziaria del soggetto (…) e deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile con la condizione di insolvenza” (Cass. civ. Sez. I, 01-04-2009, n. 795; conf. Cass. civ. Sez. I, 09-07-2014, n. 15609).

La segnalazione a sofferenza non può, quindi, scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma può dipendere solo da una valutazione da uno stato di insolvenza grave e non transitorio, opportunamente accertato dalla Banca e di cui deve essere fornita adeguata prova.

L’art. 125, comma 6, T.U.B. prevede, inoltre, che “i finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito”. Esiste, dunque, a tutela del consumatore – persona fisica e non Società – il diritto ad essere previamente informati ovvero il diritto al “preavviso”, che deve essergli comunicato per iscritto sia a lui sia ai soggetti co-obbligati (fideiussori e/o garanti) indicando in maniera non equivoca l’imminente segnalazione “a sofferenza” del credito in tempo utile per permettere al soggetto debitore di intervenire per regolarizzare il pagamento.

La segnalazione in centrale di rischi viene cancellata in automatico, in un periodo di tempo che va dai 12 ai 36 mesi, quando viene a cessare lo stato di insolvenza o il credito viene rimborsato o ceduto a terzi.

 

Come cancellare le segnalazioni illegittime nella Centrale dei Rischi

E’ possibile ottenere la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi quando questa risulta illegittima, ovvero non rispetta i requisiti stabiliti dalla legge vigente in materia.

Nel caso del consumatore, è possibile ottenere la cancellazione anche della segnalazione legittima che non sia stata comunicata per iscritto e secondo le modalità previste.

In particolare, sono possibili tre strade:

Ø  E’ possibile ottenere la cancellazione in via bonaria: il procedimento passa attraverso una richiesta di visura delle banche dati, per avere accesso ai propri dati personali e scoprire quale sia la Banca che ha effettuato la segnalazione e per quali motivi;

Ø  Se la segnalazione non dovesse venire cancellata è possibile chiedere la rettifica dello stato di cattivo pagatore con un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario; oppure

Ø   un ricorso, in via d’urgenza, ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale territorialmente competente o con un ricorso ordinario sempre dinanzi al Tribunale.

 



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Enrica Caratelli

Avvocato civilista