Pubblicazione legale:
Il pignoramento è
l'atto con cui viene dato avvio alla procedura di espropriazione
forzata di beni di proprietà del debitore, che siano mobili o immobili
o presso terzi (conti correnti bancari, stipendio, pensione, ecc…). Il
pignoramento può essere di tre tipi:
ü Immobiliare: quando ha ad oggetto beni immobili (appartamenti, terreni,
ecc…)
ü Mobiliare: quando ha ad oggetto beni mobili (macchine, oggetti vari, ecc…)
ü Presso terzi: quando ha ad oggetto somme di denaro nella disponibilità di
soggetti terzi (stipendio, pensione, conti correnti, ecc…)
Lo scopo
dell’espropriazione è, ovviamente, permettere a chiunque vanti un credito non
soddisfatto di recuperare il proprio denaro attraverso il
prelievo e la successiva vendita di questi beni. L’espropriazione, a seconda
che venga eseguita su beni mobili o immobili, assume il nome di mobiliare
oppure immobiliare
Quando ad
eseguire il pignoramento immobiliare è la nostra Banca
Quando la Banca
vanta un credito per delle rate non pagate di un mutuo ipotecario o
fondiario, un leasing o un finanziamento ed è in possesso di un valido titolo
esecutivo (quali il contratto di mutuo fondiario o un decreto
ingiuntivo non opposto o una sentenza emessa dal
Tribunale), potrà avviare una procedura per recuperare il proprio credito
attraverso il prelievo e la vendita dei beni del debitore. Come
detto, la procedura inizia con un atto di pignoramento, con cui
viene intimato al debitore di non pregiudicare in alcun modo la buona riuscita
dell’esecuzione intervenendo sui beni pignorati.
La notifica di
questo atto al debitore, a cura dell’avvocato della Banca, e l’individuazione
concreta dei beni da pignorare, soprattutto se si tratta di beni immobili, verterà
sull’immobile posto a garanzia del mutuo o su qualsiasi altro bene immobile di
proprietà del debitore.
Dopo la notifica
dell’atto al debitore, l’avvocato della Banca iscriverà il pignoramento al
ruolo del Tribunale competente
in base all’ubicazione dell’immobile pignorato e viene assegnato al Giudice
dell’esecuzione, che dirige la procedura, prende i provvedimenti necessari
ed è colui a cui vanno rivolte tutte le domande relative all’espropriazione ivi
comprese le eventuali opposizioni.
Oggi i beni che
si vogliono espropriare possono essere ricercati anche telematicamente,
presentando prima una istanza che andrà invece indirizzata al Presidente del
Tribunale competente.
Intervento dei creditori
Una volta che
la procedura di esecuzione è avviata in Tribunale, prima che sia disposta la
vendita o, almeno, prima che la somma ricavata dalla vendita sia
distribuita, possono inserirsi anche altri creditori, oltre a colui che
l’ha promossa, purché abbiano a loro volta un titolo esecutivo, oppure abbiano
già eseguito un sequestro sui beni pignorati, o abbiano un diritto di pegno o
prelazione sugli oggetti in questione.
L’intervento dà
diritto ai creditori di partecipare alla distribuzione della
somma ricavate dalla vendita dei beni pignorati, a partecipare
all’espropriazione e intervenire nelle diverse fasi della procedura.
Opposizione all’esecuzione immobiliare,
mobiliare e presso terzi
Contro l’esecuzione sopra descritta si
può proporre opposizione. L’opposizione va presentata con ricorso,
da depositarsi in Tribunale e diretto al Giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dal primo atto di
esecuzione dalla notifica del pignoramento o del precetto, oppure dal giorno in
cui i singoli atti esecutivi (che si contestano) furono compiuti. Il Giudice
fissa una udienza e decide la questione con una sentenza non impugnabile. Con
l’opposizione è possibile:
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
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