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Pignoramento immobiliare e mobiliare: come difendersi?

Scritto da: Enrica Caratelli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il pignoramento è l'atto con cui viene dato avvio alla procedura di espropriazione forzata di beni di proprietà del debitore, che siano mobili o immobili o presso terzi (conti correnti bancari, stipendio, pensione, ecc…). Il pignoramento può essere di tre tipi:

ü  Immobiliare: quando ha ad oggetto beni immobili (appartamenti, terreni, ecc…)

ü  Mobiliare: quando ha ad oggetto beni mobili (macchine, oggetti vari, ecc…)

ü  Presso terzi: quando ha ad oggetto somme di denaro nella disponibilità di soggetti terzi (stipendio, pensione, conti correnti, ecc…)

Lo scopo dell’espropriazione è, ovviamente, permettere a chiunque vanti un credito non soddisfatto di recuperare il proprio denaro attraverso il prelievo e la successiva vendita di questi beni. L’espropriazione, a seconda che venga eseguita su beni mobili o immobili, assume il nome di mobiliare oppure immobiliare

Quando ad eseguire il pignoramento immobiliare è la nostra Banca

Quando la Banca vanta un credito per delle rate non pagate di un mutuo ipotecario o fondiario, un leasing o un finanziamento ed è in possesso di un valido titolo esecutivo (quali il contratto di mutuo fondiario o un decreto ingiuntivo non opposto o una sentenza emessa dal Tribunale), potrà avviare una procedura per recuperare il proprio credito attraverso il prelievo e la vendita dei beni del debitore. Come detto, la procedura inizia con un atto di pignoramento, con cui viene intimato al debitore di non pregiudicare in alcun modo la buona riuscita dell’esecuzione intervenendo sui beni pignorati.

La notifica di questo atto al debitore, a cura dell’avvocato della Banca, e l’individuazione concreta dei beni da pignorare, soprattutto se si tratta di beni immobili, verterà sull’immobile posto a garanzia del mutuo o su qualsiasi altro bene immobile di proprietà del debitore.

Dopo la notifica dell’atto al debitore, l’avvocato della Banca iscriverà il pignoramento al ruolo del Tribunale competente in base all’ubicazione dell’immobile pignorato e viene assegnato al Giudice dell’esecuzione, che dirige la procedura, prende i provvedimenti necessari ed è colui a cui vanno rivolte tutte le domande relative all’espropriazione ivi comprese le eventuali opposizioni.

Oggi i beni che si vogliono espropriare possono essere ricercati anche telematicamente, presentando prima una istanza che andrà invece indirizzata al Presidente del Tribunale competente.

 

Intervento dei creditori

Una volta che la procedura di esecuzione è avviata in Tribunale, prima che sia disposta la vendita o, almeno, prima che la somma ricavata dalla vendita sia distribuita, possono inserirsi anche altri creditori, oltre a colui che l’ha promossa, purché abbiano a loro volta un titolo esecutivo, oppure abbiano già eseguito un sequestro sui beni pignorati, o abbiano un diritto di pegno o prelazione sugli oggetti in questione.

L’intervento dà diritto ai creditori di partecipare alla distribuzione della somma ricavate dalla vendita dei beni pignorati, a partecipare all’espropriazione e intervenire nelle diverse fasi della procedura.

 

Opposizione all’esecuzione immobiliare, mobiliare e presso terzi

Contro l’esecuzione sopra descritta si può proporre opposizione. L’opposizione va presentata con ricorso, da depositarsi in Tribunale e diretto al Giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione dalla notifica del pignoramento o del precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti esecutivi (che si contestano) furono compiuti. Il Giudice fissa una udienza e decide la questione con una sentenza non impugnabile. Con l’opposizione è possibile:

  •              Contestare il diritto della Banca a procedere all’esecuzione perché il titolo è illegittimo o invalido o inefficacia
  •         Contestare le somme pretese dalla Banca perché non dovute a titolo di interessi ultralegali, commissioni e spese non pattuiti, o perché sono stati applicati interessi usurari o anatocismo, ecc…
  •       Contestare vizi formali dei singoli atti espropriativi notificati al debitore (vizi sulla notifica, sul rispetto dei termini, ecc…)
  •        Presentare l’opposizione al pignoramento nel termine di 20 giorni consente di ottenere, nel caso in cui l’opposizione sia fondata:
  •                    Sospendere la procedura esecutiva in corso (per un termine massimo di 24 mesi)
  •      Avviare delle trattative con la Banca per cercare di risolvere bonariamente la controversia
  •      Ottenere un pagamento rateale delle somme dovute alla Banca, facendo salvo l’immobile

  •            Ottenere una sentenza favorevole che riduca o azzeri il credito vantato dalla Banca



Pubblicato da:


Enrica Caratelli

Avvocato civilista