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Sono nulle le Fideiussioni bancarie stipulate sul modello ABI

Scritto da: Enrica Caratelli - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

I principi espressi dall’Ordinanza n. 29810 del 12.12.2017 della Suprema Corte

La Cassazione ha affermato che le fideiussioni omnibus predisposte sul modello ABI - Associazione Bancaria Italiana sono nulle, per violazione della c.d. Legge Antitrust (art. 2, comma 2, lettera A della Legge n. 287/1990). Tutte le banche utilizzano il testo predisposto dalla loro “associazione di categoria” (l’ABI). Ebbene, concordare un testo di fideiussione generalizzato per tutti è vietato, perché lede i diritti dei clienti, che dovevano accettarne per forza tutte le clausole.

Per la Suprema Corte, dunque, i contratti stipulati a seguito di intese illecite sono nulli. Nel caso della fideiussione omnibus anche perché il modello ABI conteneva specifiche clausole contrarie a norme imperative. Lo schema predisposto dall’ABI prevedeva, infatti, la preventiva rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e la clausola di “pagamento a prima richiesta”. Pattuizioni illegittime, secondo l’AGCM  (provv. n. 14251 del 20/4/2005)   https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/tutela-concorrenza/provvedimenti/prov_55.pdf

La Cassazione con l‘Ordinanza n. 29810/2017 https://centroanomaliebancarie.it/wp-content/uploads/2017/12/Sentenza-29810.pdf precisa che non è nulla solamente la fideiussione sottoscritta dopo l’accertamento dell’intesa illecita da parte della Banca d’Italia. O dell’AGCOM. Bensì è nulla ogni fideiussione successiva all’intesa illecita tra le Banche. Indipendentemente dal momento del suo accertamento. Almeno per ogni fideiussione che contiene la dicitura modello ABI. La conclusione è dunque quella della nullità delle fideiussioni predisposte dalle banche italiane su modello ABI per comportamento anticoncorrenziale e distorsivo della concorrenza.

Articolo 2, comma 2, lettera A della Legge n. 287/1990

In sostanza, la Corte osserva che le Banche avendo utilizzato un testo uniforme scritto dall’ABI che fissava, obbligatoriamente e per tutte le banche, le condizioni della fideiussione, senza poter operare alcuna variazione a valle, viola la disposizione di cui all’art. 2 co. 2 lett. a) della l. 287/1990, secondo la quale: “Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali“.

In sostanza secondo la Cassazione, dal momento che le banche hanno “fatto cartello” ai danni dei propri clienti nel proporre una fideiussione uguale per tutti, la stessa fideiussione sarebbe colpita da nullità per violazione della normativa antitrust.

Quali conseguenze pratiche per i fideiussori?

La nullità del patto anticoncorrenziale (tra le banche), dunque, si ripercuote a valle sui contratti stipulati tra banche e clienti, in esecuzione di quel patto.

Quali sono le conseguenze di questa sentenza? Sebbene sono possibili varie soluzioni a seconda degli indirizzi assunti dai Giudici di merito, le possibilità più ricorrenti sono due:

  1. la nullità colpisce tutta la fideiussione;
  2. la nullità lascia in piedi la fideiussione, comportando solo la nullità di alcune clausole, ovvero quelle censurate dall’antitrust (artt. 2, 6 e 8 ovvero le clausole di reviviscenza, clausola di sopravvivenza e clausola di deroga all’art. 1957 c.c.).

E nel caso in cui la Banca ha agito contro il fideiussore con un decreto ingiuntivo, un precetto o un pignoramento immobiliare (mobiliare o presso terzi) il fideiussore può difendersi a ragione e opporsi al pagamento della fideiussione con:

  • opposizione a decreto ingiuntivo
  • opposizione a precetto
  • opposizione all’esecuzione (pignoramento immobiliare, mobiliare o presso terzi)

Il fideiussore anche senza aspettare l’azione della Banca può procedere direttamente per vedersi liberare dall’obbligo di pagare la fideiussione ed ottenere dal Giudice di merito:

  • accertamento della nullità della fideiussione
  • condanna della banca al risarcimento dei danni e/o alla restituzione di quanto già pagato
  • cancellazione dalla centrale rischi

Fermo quanto sopra considerato in via generale, il caso singolo ha delle sue peculiarità che analizzate. E’ necessario verificare se, nello specifico, la fideiussione è stata predisposta su modello ABI. Che non c’è stata trattativa tra le parti. Va verificato che la nullità non sia stata superata da un giudicato.


Avv. Enrica Caratelli - Avvocato civilista

Mi chiamo Enrica Caratelli sono un avvocato iscritta al Foro di Roma, dove esercito la professione forense dal 2006 nel campo del diritto civile ad ampio spettro nonché del diritto bancario e, in particolare, nel recupero in favore dei miei assistiti (Privati e Imprese) degli interessi, commissioni e spese illegittimamente addebitate/pagate alla Banca, sia a livello stragiudiziale, mediante l’istituto della mediazione civile e dell'Arbitrato Bancario e Finanziario, che giudiziale dinanzi al Tribunale Ordinario.




Enrica Caratelli

Esperienza


Diritto bancario e finanziario

Da anni collaboro con varie Società che si occupano di effettuare delle analisi e perizie tecniche per la tutela dei diritti dei Privati ed Imprese sia per il recupero delle spese, commissioni e interessi illegittimi pagati/addebitati dalla Banca in occasione della stipula di mutui, finanziamenti, leasing conti correnti, sia per opposizioni alle azioni esecutive (decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti) azionate ai loro danni nonchè per la cancellazione delle Segnalazioni alla Centrale dei Rischi che non rispettano i requisiti di legge.


Usura

Mi occupo da 6 anni dell'analisi tecnica legale dei contratti bancari e finanziari, quali in particolare: mutui, finanziamenti, leasing, conti correnti, al fine di individuare la presenze di anomalie, tra cui l'applicazione di tassi oltre soglia usura, per chiedere la restituzione delle somme indebitamente pagate dai privati alle Banche o Finanziarie.


Incidenti stradali

Assisto i privati nelle cause di risarcimento danni da circolazione stradale, sia nella fase stragiudiziale di apertura del sinistro dinanzi alla Compagnie assicurative che nella successiva ed eventuale fase giudiziale in Tribunale, per ottenere la miglior tutela dei diritti dei miei assistiti.


Altre categorie:

Arbitrato, Mediazione, Diritto del lavoro, Diritto sindacale, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Tutela del consumatore, Negoziazione assistita, Domiciliazioni.



Referenze

Pubblicazione legale

LE SEGNALAZIONI NELLA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA E NELLA CRIF

Pubblicato su IUSTLAB

Come cancellarsi dallo stato di cattivo pagatore L’accesso al credito attraverso i comuni contratti di finanziamento, quali mutui, prestiti o leasing può essere richiesto da qualsiasi privato ed azienda, ma viene concesso solamente a chi dimostra capacità di rimborso o, in altre parole, di essere in grado di restituire la somma ottenuta in prestito alle scadenze stabilite. Per questo motivo, essere stati cattivi pagatori in precedenza significa non poter più (o avere maggiori difficoltà ad) accedere al credito a causa della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia per scarso merito creditizio. Un vero e proprio ostacolo al credito, dunque, che obbliga i soggetti segnalati a porre rimedio alla propria situazione di insolvenza o – in presenza dei presupposti – di chiedere ed ottenere la cancellazione della segnalazione nella Centrale Rischi . Differenze tra la Centrale dei Rischi e la CRIF La Centrale Rischi Finanziari della Banca d’Italia è la banca dati che gestisce le informazioni creditizie su qualsiasi azienda o privato che abbia aperto un finanziamento. La CRIF , invece, è un circuito di informazioni delle esposizioni finanziarie gestito da una società privata. Mentre nella Centrale Rischi della Banca d’Italia la posizione del cattivo pagatore è inserita solo a sofferenza conclamata, invece, in CRIF i dati dei cattivi pagatori sono visibili sin dall'inizio della sofferenza. Quindi, i finanziamenti richiesti, l’emissione di assegni scoperti, un mancato pagamento o anche un semplice ritardo nel pagamento delle rate vengono segnalati e archiviati, realizzando un vero e proprio “ profilo di merito creditizio ”, accessibile ad ogni banca, che determina l’affidabilità e il grado di solvibilità di ogni soggetto. Lo stato di insolvenza e l’obbligo di preavviso La normativa di riferimento in materia è costituita dalle Circolari emanate della Banca d’Italia e successivi aggiornamenti. Sulla base di tali Circolari e dal conforme orientamento giurisprudenziale, la segnalazione alla Centrale dei Rischi o al CRIF, dovrebbe “ scaturire da una valutazione riferibile alla complessiva situazione finanziaria del soggetto (…) e deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile con la condizione di insolvenza ” (Cass. civ. Sez. I, 01-04-2009, n. 795; conf. Cass. civ. Sez. I, 09-07-2014, n. 15609). La segnalazione a sofferenza non può, quindi, scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento , ma può dipendere solo da una valutazione da uno stato di insolvenza grave e non transitorio, opportunamente accertato dalla Banca e di cui deve essere fornita adeguata prova . L’art. 125, comma 6, T.U.B. prevede, inoltre, che “ i finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito ”. Esiste, dunque, a tutela del consumatore – persona fisica e non Società – il diritto ad essere previamente informati ovvero il diritto al “ preavviso ”, che deve essergli comunicato per iscritto sia a lui sia ai soggetti co-obbligati (fideiussori e/o garanti) indicando in maniera non equivoca l’imminente segnalazione “ a sofferenza ” del credito in tempo utile per permettere al soggetto debitore di intervenire per regolarizzare il pagamento. La segnalazione in centrale di rischi viene cancellata in automatico, in un periodo di tempo che va dai 12 ai 36 mesi, quando viene a cessare lo stato di insolvenza o il credito viene rimborsato o ceduto a terzi. Come cancellare le segnalazioni illegittime nella Centrale dei Rischi E’ possibile ottenere la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi quando questa risulta illegittima , ovvero non rispetta i requisiti stabiliti dalla legge vigente in materia. Nel caso del consumatore, è possibile ottenere la cancellazione anche della segnalazione legittima che non sia stata comunicata per iscritto e secondo le modalità previste. In particolare, sono possibili tre strade: Ø E’ possibile ottenere la cancellazione in via bonaria: il procedimento passa attraverso una richiesta di visura delle banche dati , per avere accesso ai propri dati personali e scoprire quale sia la Banca che ha effettuato la segnalazione e per quali motivi; Ø Se la segnalazione non dovesse venire cancellata è possibile chiedere la rettifica dello stato di cattivo pagatore con un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario ; oppure Ø un ricorso, in via d’urgenza, ex art. 700 c.p.c. davanti al Tribunale territorialmente competente o con un ricorso ordinario sempre dinanzi al Tribunale.

Pubblicazione legale

Sono nulle le Fideiussioni bancarie stipulate sul modello ABI

Pubblicato su IUSTLAB

I principi espressi dall’Ordinanza n. 29810 del 12.12.2017 della Suprema Corte La Cassazione ha affermato che le fideiussioni omnibus predisposte sul modello ABI - Associazione Bancaria Italiana sono nulle , per violazione della c.d. Legge Antitrust (art. 2, comma 2, lettera A della Legge n. 287/1990). Tutte le banche utilizzano il testo predisposto dalla loro “ associazione di categoria ” (l’ABI). Ebbene, concordare un testo di fideiussione generalizzato per tutti è vietato, perché lede i diritti dei clienti, che dovevano accettarne per forza tutte le clausole. Per la Suprema Corte, dunque, i contratti stipulati a seguito di intese illecite sono nulli. Nel caso della fideiussione omnibus anche perché il modello ABI conteneva specifiche clausole contrarie a norme imperative. Lo schema predisposto dall’ABI prevedeva, infatti, la preventiva rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e la clausola di “ pagamento a prima richiesta ”. Pattuizioni illegittime, secondo l’AGCM (provv. n. 14251 del 20/4/2005 ) https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/tutela-concorrenza/provvedimenti/prov_55.pdf La Cassazione con l‘Ordinanza n. 29810/2017 https://centroanomaliebancarie.it/wp-content/uploads/2017/12/Sentenza-29810.pdf precisa che non è nulla solamente la fideiussione sottoscritta dopo l’accertamento dell’intesa illecita da parte della Banca d’Italia. O dell’AGCOM. Bensì è nulla ogni fideiussione successiva all’intesa illecita tra le Banche. Indipendentemente dal momento del suo accertamento. Almeno per ogni fideiussione che contiene la dicitura modello ABI. La conclusione è dunque quella della nullità delle fideiussioni predisposte dalle banche italiane su modello ABI per comportamento anticoncorrenziale e distorsivo della concorrenza. Articolo 2, comma 2, lettera A della Legge n. 287/1990 In sostanza, la Corte osserva che le Banche avendo utilizzato un testo uniforme scritto dall’ABI che fissava, obbligatoriamente e per tutte le banche, le condizioni della fideiussione, senza poter operare alcuna variazione a valle, viola la disposizione di cui all’art. 2 co. 2 lett. a) della l. 287/1990, secondo la quale: “Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali“. In sostanza secondo la Cassazione, dal momento che le banche hanno “fatto cartello” ai danni dei propri clienti nel proporre una fideiussione uguale per tutti, la stessa fideiussione sarebbe colpita da nullità per violazione della normativa antitrust. Quali conseguenze pratiche per i fideiussori? La nullità del patto anticoncorrenziale (tra le banche), dunque, si ripercuote a valle sui contratti stipulati tra banche e clienti, in esecuzione di quel patto. Quali sono le conseguenze di questa sentenza? Sebbene sono possibili varie soluzioni a seconda degli indirizzi assunti dai Giudici di merito, le possibilità più ricorrenti sono due: la nullità colpisce tutta la fideiussione; la nullità lascia in piedi la fideiussione, comportando solo la nullità di alcune clausole, ovvero quelle censurate dall’antitrust (artt. 2, 6 e 8 ovvero le clausole di reviviscenza, clausola di sopravvivenza e clausola di deroga all’art. 1957 c.c.). E nel caso in cui la Banca ha agito contro il fideiussore con un decreto ingiuntivo , un precetto o un pignoramento immobiliare (mobiliare o presso terzi) il fideiussore può difendersi a ragione e opporsi al pagamento della fideiussione con: opposizione a decreto ingiuntivo opposizione a precetto opposizione all’esecuzione (pignoramento immobiliare, mobiliare o presso terzi) Il fideiussore anche senza aspettare l’azione della Banca può procedere direttamente per vedersi liberare dall’obbligo di pagare la fideiussione ed ottenere dal Giudice di merito: accertamento della nullità della fideiussione condanna della banca al risarcimento dei danni e/o alla restituzione di quanto già pagato cancellazione dalla centrale rischi Fermo quanto sopra considerato in via generale, il caso singolo ha delle sue peculiarità che analizzate. E’ necessario verificare se, nello specifico, la fideiussione è stata predisposta su modello ABI. Che non c’è stata trattativa tra le parti. Va verificato che la nullità non sia stata superata da un giudicato.

Pubblicazione legale

TASSI DI INTERESSE e USURA: un pò di chiarezza

Pubblicato su IUSTLAB

Che vuol dire tasso di interesse? Cosa si intende per usura? Quali sono i possibili rimedi? Usura e anatocismo sono argomenti che imperversano nei social media così come sulla bocca della gente ed è facile che vengano male interpretati o usati senza cognizione di causa. Vediamo di fare un pò di chiarezza sul punto. Che vuol dire tasso di interesse? Il tasso di interesse rappresenta il costo del denaro ovvero corrisponde alla remunerazione spettante al soggetto che ha prestato il denaro in virtù del servizio svolto e viene indicato in punti percentuali. Il soggetto che ha ricevuto il denaro, infatti, è tenuto nella maggior parte dei casi a restituire una somma maggiore rispetto a quella ricevuta. La differenza tra la somma prestata (A) e quella restituita (B) costituisce, dunque, l’interesse maturato. Il tasso di interesse viene espresso in punti percentuali rispetto alla somma prestata e si calcola come rapporto tra la differenza delle due somme (B-A) e la somma inizialmente prestata (A). Cosa si intende per usura? L’usura si verifica quando il finanziatore stabilisce che il suo debitore gli debba restituire una somma con un tasso di interesse superiore al cd. “tasso soglia”, termine con cui si indica un tasso limite fissato dalla legge, a mezzo dei decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Molti contratti di Mutuo , Leasing , Conti correnti in circolazione, incorporano tassi di interesse usurari, ossia prevedono il pagamento di un tasso di interesse superiore alle soglie di usura fissate trimestralmente. L’accertamento di tassi usurari comporta per la banca: Ø L’obbligo di restituire al cliente tutti gli interessi già pagati dall’inizio del rapporto Non addebitare ulteriori interessi a carico del cliente fino all’estinzione del rapporto Tempi di prescrizione Per ciò che concerne la durata dei termini di prescrizione, l’art. 2946 cod. civ. sancisce che tutti i rapporti contrattuali con la Banca si prescrivono in 10 anni. Per tali motivi, anche il contraente che agisce in giudizio nei confronti del prestatore di denaro al fine di far dichiarare l’usurarietà degli interessi pattuiti dovrà agire entro tale lasso di tempo. Tuttavia, a seconda del tipo contrattuale invocato, diversa sarà la la decorrenza di tale termine di prescrizione , poichè: Per contratti di finanziamento (come mutui, prestiti e leasing): il termine decorre dal pagamento dell’ultima rata a saldo del credito; Per altre operazioni creditizie (come conti correnti, fidi): il termine decorre dalla chiusura del conto corrente.

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