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Sono nulle le Fideiussioni bancarie stipulate sul modello ABI

Scritto da: Enrica Caratelli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

I principi espressi dall’Ordinanza n. 29810 del 12.12.2017 della Suprema Corte

La Cassazione ha affermato che le fideiussioni omnibus predisposte sul modello ABI - Associazione Bancaria Italiana sono nulle, per violazione della c.d. Legge Antitrust (art. 2, comma 2, lettera A della Legge n. 287/1990). Tutte le banche utilizzano il testo predisposto dalla loro “associazione di categoria” (l’ABI). Ebbene, concordare un testo di fideiussione generalizzato per tutti è vietato, perché lede i diritti dei clienti, che dovevano accettarne per forza tutte le clausole.

Per la Suprema Corte, dunque, i contratti stipulati a seguito di intese illecite sono nulli. Nel caso della fideiussione omnibus anche perché il modello ABI conteneva specifiche clausole contrarie a norme imperative. Lo schema predisposto dall’ABI prevedeva, infatti, la preventiva rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e la clausola di “pagamento a prima richiesta”. Pattuizioni illegittime, secondo l’AGCM  (provv. n. 14251 del 20/4/2005)   https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/tutela-concorrenza/provvedimenti/prov_55.pdf

La Cassazione con l‘Ordinanza n. 29810/2017 https://centroanomaliebancarie.it/wp-content/uploads/2017/12/Sentenza-29810.pdf precisa che non è nulla solamente la fideiussione sottoscritta dopo l’accertamento dell’intesa illecita da parte della Banca d’Italia. O dell’AGCOM. Bensì è nulla ogni fideiussione successiva all’intesa illecita tra le Banche. Indipendentemente dal momento del suo accertamento. Almeno per ogni fideiussione che contiene la dicitura modello ABI. La conclusione è dunque quella della nullità delle fideiussioni predisposte dalle banche italiane su modello ABI per comportamento anticoncorrenziale e distorsivo della concorrenza.

Articolo 2, comma 2, lettera A della Legge n. 287/1990

In sostanza, la Corte osserva che le Banche avendo utilizzato un testo uniforme scritto dall’ABI che fissava, obbligatoriamente e per tutte le banche, le condizioni della fideiussione, senza poter operare alcuna variazione a valle, viola la disposizione di cui all’art. 2 co. 2 lett. a) della l. 287/1990, secondo la quale: “Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali“.

In sostanza secondo la Cassazione, dal momento che le banche hanno “fatto cartello” ai danni dei propri clienti nel proporre una fideiussione uguale per tutti, la stessa fideiussione sarebbe colpita da nullità per violazione della normativa antitrust.

Quali conseguenze pratiche per i fideiussori?

La nullità del patto anticoncorrenziale (tra le banche), dunque, si ripercuote a valle sui contratti stipulati tra banche e clienti, in esecuzione di quel patto.

Quali sono le conseguenze di questa sentenza? Sebbene sono possibili varie soluzioni a seconda degli indirizzi assunti dai Giudici di merito, le possibilità più ricorrenti sono due:

  1. la nullità colpisce tutta la fideiussione;
  2. la nullità lascia in piedi la fideiussione, comportando solo la nullità di alcune clausole, ovvero quelle censurate dall’antitrust (artt. 2, 6 e 8 ovvero le clausole di reviviscenza, clausola di sopravvivenza e clausola di deroga all’art. 1957 c.c.).

E nel caso in cui la Banca ha agito contro il fideiussore con un decreto ingiuntivo, un precetto o un pignoramento immobiliare (mobiliare o presso terzi) il fideiussore può difendersi a ragione e opporsi al pagamento della fideiussione con:

  • opposizione a decreto ingiuntivo
  • opposizione a precetto
  • opposizione all’esecuzione (pignoramento immobiliare, mobiliare o presso terzi)

Il fideiussore anche senza aspettare l’azione della Banca può procedere direttamente per vedersi liberare dall’obbligo di pagare la fideiussione ed ottenere dal Giudice di merito:

  • accertamento della nullità della fideiussione
  • condanna della banca al risarcimento dei danni e/o alla restituzione di quanto già pagato
  • cancellazione dalla centrale rischi

Fermo quanto sopra considerato in via generale, il caso singolo ha delle sue peculiarità che analizzate. E’ necessario verificare se, nello specifico, la fideiussione è stata predisposta su modello ABI. Che non c’è stata trattativa tra le parti. Va verificato che la nullità non sia stata superata da un giudicato.



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Enrica Caratelli

Avvocato civilista