Pubblicazione legale:
I principi espressi
dall’Ordinanza n. 29810 del 12.12.2017 della Suprema Corte
La Cassazione ha affermato che le fideiussioni omnibus predisposte sul modello ABI -
Associazione Bancaria Italiana sono nulle, per violazione della c.d.
Legge Antitrust (art. 2, comma 2,
lettera A della Legge n. 287/1990). Tutte le banche utilizzano il testo
predisposto dalla loro “associazione di
categoria” (l’ABI). Ebbene, concordare un testo di fideiussione generalizzato
per tutti è vietato, perché lede i diritti dei clienti, che dovevano accettarne
per forza tutte le clausole.
Per la Suprema Corte, dunque, i contratti stipulati a seguito di intese
illecite sono nulli. Nel caso della fideiussione omnibus anche perché il modello ABI conteneva specifiche clausole
contrarie a norme imperative. Lo schema predisposto dall’ABI prevedeva,
infatti, la preventiva rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e la
clausola di “pagamento a prima richiesta”. Pattuizioni
illegittime, secondo l’AGCM (provv. n. 14251
del 20/4/2005) https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/tutela-concorrenza/provvedimenti/prov_55.pdf
La Cassazione con l‘Ordinanza n. 29810/2017 https://centroanomaliebancarie.it/wp-content/uploads/2017/12/Sentenza-29810.pdf
precisa che non è nulla solamente la fideiussione sottoscritta
dopo l’accertamento dell’intesa illecita da parte della Banca d’Italia. O
dell’AGCOM. Bensì è nulla ogni fideiussione successiva all’intesa illecita tra
le Banche. Indipendentemente dal momento del suo accertamento. Almeno per ogni
fideiussione che contiene la dicitura modello ABI. La conclusione è dunque
quella della nullità delle fideiussioni predisposte dalle banche italiane su
modello ABI per comportamento anticoncorrenziale e distorsivo della concorrenza.
Articolo 2, comma 2, lettera A
della Legge n. 287/1990
In sostanza, la Corte osserva che le Banche avendo utilizzato un testo
uniforme scritto dall’ABI che fissava, obbligatoriamente e per tutte le banche,
le condizioni della fideiussione, senza poter operare alcuna variazione a
valle, viola la disposizione di cui
all’art. 2 co. 2 lett. a) della l. 287/1990, secondo la quale: “Sono vietate
le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza
all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche
attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o
indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali“.
In sostanza secondo la Cassazione, dal momento
che le banche hanno “fatto cartello” ai danni dei propri clienti nel
proporre una fideiussione uguale per tutti, la stessa fideiussione sarebbe
colpita da nullità per violazione della normativa antitrust.
Quali conseguenze pratiche per
i fideiussori?
La nullità del patto anticoncorrenziale (tra le banche), dunque, si
ripercuote a valle sui contratti stipulati tra banche e clienti, in esecuzione
di quel patto.
Quali sono le conseguenze di questa sentenza? Sebbene sono possibili
varie soluzioni a seconda degli indirizzi assunti dai Giudici di merito, le
possibilità più ricorrenti sono due:
E nel caso in cui la Banca ha agito contro il fideiussore con un decreto
ingiuntivo, un precetto o un pignoramento immobiliare (mobiliare
o presso terzi) il fideiussore può difendersi a ragione e opporsi al pagamento
della fideiussione con:
Il fideiussore anche senza aspettare l’azione della Banca può procedere
direttamente per vedersi liberare dall’obbligo di pagare la fideiussione ed
ottenere dal Giudice di merito:
Fermo quanto sopra considerato in via generale, il caso singolo ha delle
sue peculiarità che analizzate. E’ necessario verificare se, nello specifico,
la fideiussione è stata predisposta su modello ABI. Che non c’è stata
trattativa tra le parti. Va verificato che la nullità non sia stata superata da
un giudicato.
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