Pubblicazione legale:
Case
C-667/24, YP c. AMCO – verso una possibile ridefinizione del rapporto tra
effettività della tutela consumeristica e intangibilità del giudicato
La
causa C-667/24, YP c. AMCO,
trae origine dal rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Brindisi con
ordinanza dell’11 ottobre 2024 alla Corte di giustizia dell’Unione europea
(CGUE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione nel 2025 (CELEX:
62024CN0667).
La
questione sottoposta alla Corte si colloca in un ambito di particolare
delicatezza sistematica, poiché pone in tensione due esigenze di pari rilievo:
da un lato, l’effettività della tutela del consumatore contro le clausole
abusive; dall’altro, la salvaguardia della certezza del diritto e
dell’intangibilità del giudicato.
L’argomento
trattato, peraltro, incide direttamente sull’interpretazione e sull’ambito
applicativo della nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione
n. 9479/2023, che ha riconosciuto al consumatore la possibilità di proporre, anche
in sede esecutiva, opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso decreti
ingiuntivi divenuti definitivi, al fine di far valere l’eventuale abusività
delle clausole contenute nel contratto azionato in via monitoria.
Il
Tribunale di Brindisi chiede alla CGUE di chiarire l’interpretazione del
combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE (clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori) e dell’art. 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea (diritto a un ricorso effettivo).
In
particolare, il giudice del rinvio domanda se il diritto dell’Unione osti a una
normativa o a una prassi nazionale che impedisca al giudice dell’esecuzione di
sindacare la vessatorietà di un titolo esecutivo giudiziale ormai coperto da
giudicato (decreto ingiuntivo), anche quando:
1. l’opposizione originaria al decreto
ingiuntivo abbia riguardato questioni estranee alla vessatorietà delle clausole;
2. non vi sia stato alcun controllo, né in
fase monitoria né nel giudizio di opposizione, circa l’eventuale abusività
delle clausole contrattuali;
3. il consumatore non sia stato informato
della possibilità di avvalersi della tutela prevista dalla direttiva 93/13/CEE.
La
questione si inserisce nel solco del dibattito relativo al principio del
“controllato ma non del controllabile”. In sostanza, si tratta di stabilire se
il giudicato — anche nella sua dimensione implicita — possa precludere
l’accertamento dell’abusività di clausole contrattuali quando tale verifica non
sia mai stata effettuata in concreto.
Il
cuore della questione risiede nell’individuazione dell’ambito applicativo
dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in chiave consumeristica.
Ci si
interroga, in particolare, se tale rimedio sia esperibile esclusivamente
nell’ipotesi di decreto ingiuntivo mai opposto, ovvero anche nel caso in cui il
decreto sia stato tempestivamente opposto, ma solo per ragioni diverse
dall’abusività delle clausole contrattuali.
Ad
oggi, la giurisprudenza di merito — chiamata a dare concreta attuazione ai
principi enunciati dalle Sezioni Unite — ha tendenzialmente adottato
un’interpretazione restrittiva, circoscrivendo l’operatività dell’opposizione
tardiva consumeristica ai soli decreti ingiuntivi che non abbiano mai formato
oggetto di opposizione.
Il
Tribunale di Vicenza (sent. n. 921/2025) ha affermato con chiarezza che
l’opposizione tardiva trova la propria giustificazione esclusivamente in
assenza di una precedente opposizione, atteso che quest’ultima rappresenta il
momento fisiologico per far valere ogni vizio del titolo monitorio, comprese
eventuali clausole abusive del contratto sottostante.
In
termini analoghi si è espresso il Tribunale di Milano (sent. n. 3859/2025),
evidenziando che il giudicato formatosi sulla sentenza di rigetto della prima
opposizione copre il dedotto e il deducibile, precludendo la successiva
proposizione — in sede di opposizione tardiva — di questioni che avrebbero
potuto e dovuto essere sollevate nel primo giudizio.
Di
particolare interesse è anche la posizione del Tribunale di Salerno (sent. n.
3331/2024), che ha individuato nel deficit informativo del consumatore il
presupposto logico-giuridico della tutela rafforzata delineata dalle Sezioni
Unite. Qualora il consumatore abbia proposto opposizione, dimostrando così di
essere pienamente consapevole della possibilità di contestare il rapporto
contrattuale, verrebbe meno quel deficit informativo che giustifica
l’intervento officioso del giudice e l’ammissibilità di rimedi processuali
straordinari.
L’esito
della causa C-667/24 potrebbe incidere significativamente su tale assetto
interpretativo.
Qualora
la CGUE valorizzasse in modo particolarmente incisivo il principio di
effettività della tutela consumeristica, potrebbe ritenere incompatibile con il
diritto dell’Unione una disciplina nazionale che precluda in modo assoluto il
controllo sull’abusività in presenza di un giudicato formatosi senza che tale
controllo sia mai stato effettivamente esercitato.
La causa è attualmente pendente; la decisione della Corte di giustizia è attesa con particolare interesse, poiché destinata a chiarire il delicato equilibrio tra effettività della protezione consumeristica e intangibilità del giudicato nel sistema processuale italiano.