Case C-667/24, YP c. AMCO – verso una possibile ridefinizione del rapporto tra effettività della tutela consumeristica e intangibilità del giudicato

Scritto da: Erika Gonzato - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Case C-667/24, YP c. AMCO – verso una possibile ridefinizione del rapporto tra effettività della tutela consumeristica e intangibilità del giudicato

La causa C-667/24, YP c. AMCO, trae origine dal rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale di Brindisi con ordinanza dell’11 ottobre 2024 alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione nel 2025 (CELEX: 62024CN0667).

La questione sottoposta alla Corte si colloca in un ambito di particolare delicatezza sistematica, poiché pone in tensione due esigenze di pari rilievo: da un lato, l’effettività della tutela del consumatore contro le clausole abusive; dall’altro, la salvaguardia della certezza del diritto e dell’intangibilità del giudicato.

L’argomento trattato, peraltro, incide direttamente sull’interpretazione e sull’ambito applicativo della nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 9479/2023, che ha riconosciuto al consumatore la possibilità di proporre, anche in sede esecutiva, opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso decreti ingiuntivi divenuti definitivi, al fine di far valere l’eventuale abusività delle clausole contenute nel contratto azionato in via monitoria.

Il quesito pregiudiziale

Il Tribunale di Brindisi chiede alla CGUE di chiarire l’interpretazione del combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE (clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (diritto a un ricorso effettivo).

In particolare, il giudice del rinvio domanda se il diritto dell’Unione osti a una normativa o a una prassi nazionale che impedisca al giudice dell’esecuzione di sindacare la vessatorietà di un titolo esecutivo giudiziale ormai coperto da giudicato (decreto ingiuntivo), anche quando:

1.      l’opposizione originaria al decreto ingiuntivo abbia riguardato questioni estranee alla vessatorietà delle clausole;

2.      non vi sia stato alcun controllo, né in fase monitoria né nel giudizio di opposizione, circa l’eventuale abusività delle clausole contrattuali;

3.      il consumatore non sia stato informato della possibilità di avvalersi della tutela prevista dalla direttiva 93/13/CEE.

La questione si inserisce nel solco del dibattito relativo al principio del “controllato ma non del controllabile”. In sostanza, si tratta di stabilire se il giudicato — anche nella sua dimensione implicita — possa precludere l’accertamento dell’abusività di clausole contrattuali quando tale verifica non sia mai stata effettuata in concreto.

Il nodo interpretativo

Il cuore della questione risiede nell’individuazione dell’ambito applicativo dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. in chiave consumeristica.

Ci si interroga, in particolare, se tale rimedio sia esperibile esclusivamente nell’ipotesi di decreto ingiuntivo mai opposto, ovvero anche nel caso in cui il decreto sia stato tempestivamente opposto, ma solo per ragioni diverse dall’abusività delle clausole contrattuali.

Ad oggi, la giurisprudenza di merito — chiamata a dare concreta attuazione ai principi enunciati dalle Sezioni Unite — ha tendenzialmente adottato un’interpretazione restrittiva, circoscrivendo l’operatività dell’opposizione tardiva consumeristica ai soli decreti ingiuntivi che non abbiano mai formato oggetto di opposizione.

Il Tribunale di Vicenza (sent. n. 921/2025) ha affermato con chiarezza che l’opposizione tardiva trova la propria giustificazione esclusivamente in assenza di una precedente opposizione, atteso che quest’ultima rappresenta il momento fisiologico per far valere ogni vizio del titolo monitorio, comprese eventuali clausole abusive del contratto sottostante.

In termini analoghi si è espresso il Tribunale di Milano (sent. n. 3859/2025), evidenziando che il giudicato formatosi sulla sentenza di rigetto della prima opposizione copre il dedotto e il deducibile, precludendo la successiva proposizione — in sede di opposizione tardiva — di questioni che avrebbero potuto e dovuto essere sollevate nel primo giudizio.

Di particolare interesse è anche la posizione del Tribunale di Salerno (sent. n. 3331/2024), che ha individuato nel deficit informativo del consumatore il presupposto logico-giuridico della tutela rafforzata delineata dalle Sezioni Unite. Qualora il consumatore abbia proposto opposizione, dimostrando così di essere pienamente consapevole della possibilità di contestare il rapporto contrattuale, verrebbe meno quel deficit informativo che giustifica l’intervento officioso del giudice e l’ammissibilità di rimedi processuali straordinari.

Prospettive e possibili ricadute sistemiche

L’esito della causa C-667/24 potrebbe incidere significativamente su tale assetto interpretativo.

Qualora la CGUE valorizzasse in modo particolarmente incisivo il principio di effettività della tutela consumeristica, potrebbe ritenere incompatibile con il diritto dell’Unione una disciplina nazionale che precluda in modo assoluto il controllo sull’abusività in presenza di un giudicato formatosi senza che tale controllo sia mai stato effettivamente esercitato.

La causa è attualmente pendente; la decisione della Corte di giustizia è attesa con particolare interesse, poiché destinata a chiarire  il delicato equilibrio tra effettività della protezione consumeristica e intangibilità del giudicato nel sistema processuale italiano.



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Erika Gonzato

Avvocato civilista (Milano e Monza)




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