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Assolto "perchè il fatto non sussiste" dal reato di omesso versamento IVA

Sentenza n. 1700/21 Tribunale di Modena




Sentenza giudiziaria: Il Tribunale di Modena ha assolto l'imputato dal reato di omesso versamento IVA (art. 10 ter D.Lvo 74/2000) "perchè il fatto non sussiste", ribandendo il principio giurisprudenziale secondo cui ai fini della integrazione del reato in esame l'entità della somma da versare, costituente il debito IVA, è quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva. desumibile dalle annotazioni contabili e l'imposta dovuta, di regola, è quella indicata nel rigo VL38 di tale dichiarazione. Nella fattispecie considerata, il debito accertato era stato ricostruito attraverso un controllo automatizzato dell'Agenzia delle Entrate, elemento esterno alla dichiarazione dei redditi, e poichè la dichiarazione non indicava nessuna imposta IVA dovuta, il reato così come contestato e qualificato ex art. 10 ter d.Lvo 74/2000 non poteva dirsi configurato.



Pubblicato da:


Erika Zanetti

Avvocato penalista