Convivenza o matrimonio? come tutelarsi meglio

Scritto da: Eva Patrizia Campagnoli - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Sempre più spesso la convivenza risulta una soluzione non soltanto transitoria, volta a valutare la stabilità del rapporto nella prospettiva di un futuro matrimonio, ma costituisce una vera e propria scelta di vita consapevole e duratura.

Ma quali sono le differenze che permangono ancor oggi, alla luce delle ultime riforme normative, tra convivenza e matrimonio?

Anzitutto risultano finalmente superate le discriminazioni previste nei riguardi dei figli nati fuori dal matrimonio, considerato che la tutela giuridica nei riguardi dei figli è stata equiparata dalla legge del 10 dicembre 2012 n. 219, che ha annullato la distinzione tra figli naturali (ossia nati fuori dal matrimonio) e figli legittimi (ovvero nati all'interno del matrimonio). Si pensi, ad esempio che, prima della riforma, al figlio di genitori non coniugati non era riconosciuto il rapporto di parentela con i nonni.

Pertanto, sotto questo aspetto, i figli godono degli stessi diritti e tutele sia in caso di convivenza che di matrimonio.

Lo stesso non può invece ancora dirsi per quanto riguarda la posizione della coppia sposata rispetto ai conviventi, in quanto, sotto il profilo giuridico, permangono evidenti differenze. 

In particolare, vi sono alcuni diritti (e corrispondenti obblighi) riconosciuti unicamente alla coppia sposata, e non alla coppia di fatto.

Unicamente tra i coniugi è previsto:


  • il diritto di fedeltà e coabitazione;
  • il regime legale della comunione dei beni e la reversibilità della pensione;
  • l'obbligo di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in caso di separazione;
  • soltanto il coniuge è erede legittimo, mentre il convivente può ereditare unicamente in caso di testamento a suo favore.

Va tuttavia sottolineato che sono state introdotte rilevanti novità dalla Legge Cirinnà del 20 maggio 2016 n. 76.

Vi è, anzitutto, la possibilità, per i conviventi registrati all’Anagrafe, di stipulare un contratto di convivenza volto a disciplinare i rapporti patrimoniali (anche nell’eventualità della fine della convivenza).

Inoltre, è previsto che, in caso di cessazione della convivenza, il giudice, su richiesta di uno degli ex conviventi, può stabilire l’obbligo del versamento degli alimenti


Tuttavia, a differenza di quanto accade per le coppie sposate, gli alimenti possono essere corrisposti:

  • unicamente a favore dell’ex convivente in stato di bisogno;
  • mirano a garantire solo quanto necessario alla sopravvivenza del partner, essendo quindi di importo inferiore rispetto al mantenimento e fissato in proporzione alla durata della convivenza;
  • sono previsti a tempo determinato.

In conclusione, se è vero che nella scelta tra convivenza e matrimonio intervengono fattori emotivi, psicologici, oltre che economici, va comunque considerato che le conseguenze di tale scelta, sotto il profilo della responsabilità giuridica, risultano evidenti ancora oggi, specie in caso di eventuale rottura del rapporto affettivo.



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Avvocato Eva Patrizia Campagnoli a Rho
Eva Patrizia Campagnoli

Avvocato matrimonialista e divorzista esperto in diritto di famiglia