Secondo quanto disposto dall’art. 336 bis, comma 1, c.c., il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal Presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, ma se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L’ascolto può essere omesso nei casi in cui il giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, ravvisi suddetto pericolo di pregiudizio ovvero un contrasto con gli interessi superiori per l’interessato, ovvero reputi il minore non adeguatamente maturo alla stregua della situazione di fatto considerata.L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. Molto spesso sono delegati i servizi sociali e i professionisti che conoscono il linguaggio dei bambini. Durante l’ascolto, verranno assunte informazioni sul nucleo famigliare, i desideri del minore, le sue opinioni: si pensi, ad esempio, all’opinione manifestata dal minore circa il prospettato trasferimento da un luogo ad un altro, circa il collocamento presso il genitore, la scuola da frequentare ecc.