L’ascolto del minore nei procedimenti di separazione e divorzio

Scritto da: Eva Patrizia Campagnoli - Pubblicato su IUSTLAB




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Nei procedimenti che coinvolgono il minore, il genitore lo rappresenta nel giudizio, ma quando ci sono decisioni che riguardano il rapporto genitori/figli, specie se non vi sia accordo i genitori, questi ultimi potrebbero trovarsi in una posizione potenzialmente configgente e non sempre in grado di garantire l’interesse del figlio. Per tale ragione, risulta fondamentale conoscere la volontà del minore attraverso l’ascolto, quale suo diritto ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.Infatti, il giudice non può limitarsi ad accogliere la raffigurazione delle esigenze del minore che ciascuno dei genitori esprime nel corso del processo, soprattutto se le versioni proposte dai due genitori risultino contrastanti e vi sia forte conflittualità. In tali casi, le soluzioni contrapposte presentate al giudice possono essere poco attendibili o in contrasto con l’interesse del minore e non idonee ad un suo corretto sviluppo psicofisico. Ad esempio, in tema di modalità di permanenza del figlio con l’uno o l’altro dei genitori, scelta della residenza e progetti educativi. Alla luce della normativa internazionale, lvalorizzazione dell’ascolto del minore è divenuta un obiettivo perseguito altresì dalla normativa italianaL’ascolto del minore si pone come uno strumento processuale che consente al giudice di compiere una “migliore” valutazione del suo “superiore” interesse; si tratta di uno strumento necessario ma non indispensabile, poiché ad esso non dovrà farsi ricorso nei casi in cui il giudice ritenga che arrechi un pregiudizio per il minore o sia manifestamente superfluo. Va rilevato infine che l’ascolto del minore non potrà mai essere utilizzato come mezzo di prova a favore o meno dei genitori.

Secondo quanto disposto dall’art. 336 bis, comma 1, c.c., il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal Presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano, ma se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L’ascolto può essere omesso nei casi in cui il giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, ravvisi suddetto pericolo di pregiudizio ovvero un contrasto con gli interessi superiori per l’interessato, ovvero reputi il minore non adeguatamente maturo alla stregua della situazione di fatto considerata.L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. Molto spesso sono delegati i servizi sociali e i professionisti che conoscono il linguaggio dei bambini. Durante l’ascolto, verranno assunte informazioni sul nucleo famigliare, i desideri del minore, le sue opinioni: si pensi, ad esempio, all’opinione manifestata dal minore circa il prospettato trasferimento da un luogo ad un altro, circa il collocamento presso il genitore, la scuola da frequentare ecc.



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Eva Patrizia Campagnoli

Avvocato matrimonialista e divorzista esperto in diritto di famiglia




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