Pubblicazione legale:
La riforma Cartabia ha introdotto
un importante cambiamento, rendendo concretamente possibile presentare un’unica
istanza per separazione e divorzio.
La questione è stata inizialmente
oggetto di un contrasto di orientamenti giurisprudenziali.
Tra i Tribunali a favore del
cumulo, vi è stato, sin dall’inizio, quello di Milano, che ha ammesso anche nel
procedimento consensuale e non solo in quello contenzioso, la possibilità di
domandare contemporaneamente la separazione e il divorzio.
In seguito, la Prima sezione
della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28727 ha chiarito la disciplina, affermando
chei “in tema di crisi familiare,
nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473 bis 51 c.p.c. è ammissibile il
ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e
di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Pertanto, oggi è uniformemente
riconosciuta la facoltà di separarsi e divorziare con un unico ricorso, anche
consensualmente.
Tale possibilità consente
indubbiamente un notevole risparmio di costi e tempi della procedura.