Contratto di cessione del quinto ed estinzione anticipata: rimborso dei costi bancari e assicurativi parametrati alla durata residua del finanziamento

Scritto da: Fabio Beretta - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Contratto di cessione del quinto ed estinzione anticipata: rimborso dei costi bancari e assicurativi parametrati alla durata residua del finanziamento

Lo Studio Legale si occupa di esaminare e risolvere le problematiche relative alle anomalie bancarie di privati e imprese che spesso permettono di chiedere e ottenere dall’Istituto Bancario il rimborso di somme di denaro.

Qui portiamo all’attenzione del lettore il tema del prestito di denaro erogato da una Banca o società Finanziaria con la formula della cessione del quinto dello stipendio o pensione. Come sappiamo la cessione del quinto è uno strumento che negli anni ha avuto sempre più molto diffusione poiché consente all’ente erogatore di accedere ad una garanzia immediata quale quella di ricevere il pagamento delle rate direttamente dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale.

Come è noto il rapporto di cessione del quinto può essere estinto anticipatamente dietro la restituzione delle somme dovute e quantificate dalla Banca o Finanziaria, oppure rinnovato mediante l’erogazione di un ulteriore prestito.

È bene evidenziare a tutti coloro che hanno usufruito di un prestito con detta formula che nei casi di estinzione anticipata o rinnovo, non sempre le somme quantificate e restituite all’Intermediario Finanziario risultano corrette.

Pertanto bisogna prestare la massima attenzione ma poiché si trattano principi e argomentazioni complicate e di difficile lettura e comprensione, si consiglia sempre di sottoporre il caso ad un esperto.

È il caso di un cliente che aveva sottoscritto nel 2009 un contratto di prestito personale mediante la cessione del quinto dello stipendio con una nota società Finanziaria. Il contratto prevedeva il versamento di n. 120 rate con quote da € 245,00 cad.

Decorsi 4 anni il cliente decideva di estinguere il rapporto dopo il versamento di n. 48 rate, come da conteggio estintivo rilasciato dalla Finanziaria il 18/11/2013.

In ragione dell’estinzione anticipata veniva restituita all’Intermediario la somma di circa € 16.000,00 Lo Studio Legale ha studiato ed esaminato la posizione contrattuale del cliente e ha riscontrato che la Finanziaria si era trattenuta gli oneri bancari e assicurativi non maturati per via dell’estinzione anticipata.

Pertanto l'Avvocato Beretta formulava formale atto di diffida e messa in mora con richiesta alla Finanziaria di ristorno degli oneri bancari e assicurativi poichéin caso di opacità della previsione contrattuale è legittimo chiedere un rimborso della commissione parametrato alla durata residua del finanziamento e non solo sulla di commissione ripetibile”.

L’Intermediario Finanziario respingeva le richieste e sosteneva che nulla era dovuto.

Lo Studio adiva quindi l’Istituto dell’Arbitro Bancario Finanziario Organismo che si occupa della risoluzione alternativa delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Il Collegio dell’ABF accoglieva in pieno il ricorso. In sintesi si esprimeva in tal senso: in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione/con delegazione di pagamento, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare; l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue”.

[…]

in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione l’intermediario-finanziatore è legittimato alla restituzione dei premi assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli rimborsa anticipatamente il finanziamento. Il criterio di rimborso del costo assicurativo non maturato, in assenza di altri criteri calcolo chiariti ex ante nel contratto assicurativo, deve essere sempre quello pro rata temporis”.

Conclusione:

il Collegio ABF dava ragione all'Avvocato Beretta e condannava la società Finanziaria a restituire al ricorrente i costi bancari e assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli ha rimborsato anticipatamente il finanziamento a seguito dell’estinzione anticipata.

L’Intermediario Finanziario ha quindi pagato e restituito al cliente tutte le somme richieste dallo Studio Legale, che nel caso in esame corrispondevano a € 6.208,48.



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Avvocato Fabio Beretta a Alessandria
Fabio Beretta

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