Pubblicazione legale:
Contratto di cessione del quinto ed estinzione anticipata:
rimborso dei costi bancari e assicurativi parametrati alla durata residua del
finanziamento
Lo
Studio Legale si occupa di esaminare e risolvere le
problematiche relative alle anomalie bancarie di privati e imprese che spesso
permettono di chiedere e ottenere dall’Istituto Bancario il rimborso di somme
di denaro.
Qui
portiamo all’attenzione del lettore il tema del prestito di denaro erogato da
una Banca o società Finanziaria con la formula della cessione del quinto dello stipendio
o pensione. Come sappiamo la cessione del quinto è uno strumento che negli anni
ha avuto sempre più molto diffusione poiché consente all’ente erogatore di
accedere ad una garanzia immediata quale quella di ricevere il pagamento delle
rate direttamente dal datore di lavoro o dall’ente previdenziale.
Come
è noto il rapporto di cessione del quinto può essere estinto anticipatamente
dietro la restituzione delle somme dovute e quantificate dalla Banca o Finanziaria,
oppure rinnovato mediante l’erogazione di un ulteriore prestito.
È
bene evidenziare a tutti coloro che hanno usufruito di un prestito con detta
formula che nei casi di estinzione anticipata o rinnovo, non sempre le somme
quantificate e restituite all’Intermediario Finanziario risultano corrette.
Pertanto
bisogna prestare la massima attenzione ma poiché si trattano principi e
argomentazioni complicate e di difficile lettura e comprensione, si consiglia
sempre di sottoporre il caso ad un esperto.
È
il caso di un cliente che aveva
sottoscritto nel 2009 un contratto di prestito personale mediante la cessione
del quinto dello stipendio con una nota società Finanziaria. Il
contratto prevedeva il versamento di n. 120 rate con quote da € 245,00 cad.
Decorsi 4 anni il cliente decideva di
estinguere il rapporto dopo il versamento di n. 48 rate, come da conteggio
estintivo rilasciato dalla Finanziaria il 18/11/2013.
In ragione dell’estinzione anticipata veniva restituita all’Intermediario la somma di circa € 16.000,00 Lo Studio Legale ha studiato ed esaminato la posizione contrattuale del cliente e ha riscontrato che la Finanziaria si era trattenuta gli oneri bancari e assicurativi non maturati per via dell’estinzione anticipata.
Pertanto l'Avvocato Beretta formulava formale
atto di diffida e messa in mora con richiesta alla Finanziaria di ristorno degli
oneri bancari e assicurativi poiché “in caso di opacità della previsione contrattuale
è legittimo chiedere un rimborso della commissione parametrato alla durata
residua del finanziamento e non solo sulla di commissione ripetibile”.
L’Intermediario Finanziario respingeva le
richieste e sosteneva che nulla era dovuto.
Lo Studio adiva quindi l’Istituto dell’Arbitro Bancario Finanziario Organismo che si occupa della risoluzione alternativa delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Il Collegio dell’ABF accoglieva in pieno il ricorso. In
sintesi si esprimeva in tal senso: “in caso di estinzione anticipata
del prestito contro cessione del quinto della retribuzione/pensione/con
delegazione di pagamento, in assenza di
una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up front e recurring,
l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in
considerazione ai fini della individuazione della quota parte da rimborsare;
l’importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui
l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il
numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate
residue”.
[…]
“in forza del
collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto
di assicurazione l’intermediario-finanziatore è legittimato alla restituzione
dei premi assicurativi già pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno
in cui egli rimborsa anticipatamente il finanziamento. Il criterio di rimborso
del costo assicurativo non maturato, in assenza di altri criteri calcolo
chiariti ex ante nel contratto
assicurativo, deve essere sempre quello pro
rata temporis”.
Conclusione:
il
Collegio ABF dava ragione all'Avvocato Beretta e
condannava la società Finanziaria a restituire al ricorrente i costi bancari e
assicurativi già
pagati dal cliente, ma non ancora maturati al giorno in cui egli ha rimborsato
anticipatamente il finanziamento a seguito dell’estinzione anticipata.
L’Intermediario Finanziario ha quindi pagato e restituito al cliente tutte
le somme richieste dallo Studio Legale, che nel caso in
esame corrispondevano a € 6.208,48.
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
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