IUSTLAB

Contratto di finanziamento e costo della polizza assicurativa incluso nel calcolo del TAEG, superamento del tasso-soglia di usura. Conseguenza: restituzione degli interessi e gratuità del prestito.

Scritto da: Fabio Beretta - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Contratto di finanziamento e costo della polizza assicurativa incluso nel calcolo del TAEG, superamento del tasso-soglia di usura.

Conseguenza: restituzione degli interessi e gratuità del prestito.

(Decisione del Collegio ABF di Torino n. 8221 del 12/04/2018)

Lo Studio Legale si occupa da anni di diritto bancario. Tra i vari casi seguiti si annovera quello che ha portato alla decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario in favore del cliente in tema di usura di un finanziamento.

Il cliente aveva sottoscritto nel 2009 un contratto di prestito personale con un noto Intermediario Finanziario. L'Avvocato Beretta ha analizzato il contratto e ha riscontrato che:

- il TEG indicato in contratto non includeva il premio assicurativo pagato collegato al

contratto di finanziamento;

- l’inclusione di tale costo nel TEG determinava sin dall’origine il superamento del tasso-soglia di usura vigente nel periodo di stipulazione del contratto (tasso-soglia applicabile: 14,65%; TEG effettivo: 15,10%);

- la polizza in questione, pur qualificata contrattualmente come facoltativa, era in realtà da ritenersi obbligatoria e, di conseguenza, che il relativo costo doveva essere incluso nel TEG.

Dopo un’accurata analisi e un approfondito studio, sulla base di dette prospettazioni, lo Studio Legale ha presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, Organismo che si occupa della risoluzione alternativa delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Con ricorso depositato all’ABF lo Studio Legale chiedeva l’accertamento dell’usurarietà del TEG originariamente applicato al contratto di finanziamento e, conseguentemente, di confermare l’avvenuto superamento dei tassi soglia vigenti al momento della stipula del contratto e per l’effetto riconoscere il diritto del consumatore bancario ad ottenere la nullità delle clausole che stabiliscono gli interessi applicati al contratto e per l’effetto disporre che l’intermediario convenuto rimborsi al ricorrente quanto finora pagato a tale titolo e, per le rate a scadere, il rimborso della sola quota capitale. In subordine, veniva richiesto, previa rideterminazione del TEG, l’applicazione del tasso sostitutivo stabilito dal comma 6 dell’art. 125-bis TUB.

L’ABF ha dato ragione all'Avvocato Beretta e accolto il ricorso. Ha infatti applicato i principi sottesi alle contestazioni del ricorrente. L’art. 644, comma 5, c.p. stabilisce che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l’ente creditore ogni qual volta in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata ‘contestualità’ darà luogo a una presunzione iuris tantum di ‘collegamento’, che potrà essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l’occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta  dall’intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta” (Collegio di Coordinamento, Decisione n. 250 del 2018).

La Decisione in commento del Collegio ABF di Torino n. 8221 del 12/04/2018 stabilisce che: “Nel caso di specie – applicando tali principi e rilevata la pacifica e non contestata contestualità fra la conclusione del contratto di finanziamento e quella della polizza assicurativa (circostanza a cui possono peraltro aggiungersi quelle della coincidente durata dei contratti e della parametrazione dell’indennizzo al debito residuo) – il ricorrente ha fondatamente dimostrato che l’inclusione dei costi assicurativi nel TEG ne determina una misura originaria del 15,10%, superiore a quella del tasso soglia di usura relativo al periodo di riferimento (14,65%). Da tale circostanza non può dunque che derivare la gratuità del rapporto, in applicazione dell’art. 1815 c.c., con conseguente diritto per il cliente di ottenere sia la restituzione di quanto pagato a titolo di interessi, sia la cessazione di qualsiasi addebito a tale titolo”.

 Esito:

il Collegio ABF ha accolto in pieno il ricorso dello Studio Legale Avvocato di Alessandria e applicato il principio della gratuità del rapporto in relazione all’art. 1815 c.c. e ha condannato la società Finanziaria a restituire al ricorrente le somme percepite a titolo di interessi.

Il ricorrente non dovrà corrispondere più nulla a tale titolo fino alla fine del rapporto.

L’intermediario Finanziario ha quindi pagato e restituito tutti gli interessi pagati fino alla decisione, ossia € 21.436,00.

Il piano di ammortamento è stato rimodulato per il futuro sino alla sua scadenza con notevole riduzione dell’importo di ogni singola rata mensile.



Pubblicato da:


Fabio Beretta

Avvocato