Pubblicazione legale:
Contratto di finanziamento e costo della polizza
assicurativa incluso nel calcolo del TAEG, superamento del tasso-soglia di
usura.
Conseguenza: restituzione degli interessi e gratuità del
prestito.
(Decisione
del Collegio ABF di Torino n. 8221 del 12/04/2018)
Lo
Studio Legale si occupa da anni di diritto bancario.
Tra i vari casi seguiti si annovera quello che ha portato alla decisione
dell’Arbitro Bancario Finanziario in favore del cliente in tema di usura di un
finanziamento.
Il
cliente aveva sottoscritto nel 2009 un contratto di prestito personale con un
noto Intermediario Finanziario. L'Avvocato Beretta ha
analizzato il contratto e ha riscontrato che:
- il TEG
indicato in contratto non includeva il premio assicurativo pagato collegato al
contratto di
finanziamento;
-
l’inclusione di tale costo nel TEG determinava sin dall’origine il superamento
del tasso-soglia di usura vigente nel periodo di stipulazione del contratto
(tasso-soglia applicabile: 14,65%; TEG effettivo: 15,10%);
- la polizza
in questione, pur qualificata contrattualmente come facoltativa, era in realtà
da ritenersi obbligatoria e, di conseguenza, che il relativo costo doveva
essere incluso nel TEG.
Dopo un’accurata
analisi e un approfondito studio, sulla base di dette prospettazioni, lo Studio
Legale ha presentato ricorso dinanzi all’Arbitro
Bancario Finanziario, Organismo che si occupa della risoluzione alternativa
delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in
materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Con ricorso
depositato all’ABF lo Studio Legale chiedeva l’accertamento
dell’usurarietà del TEG originariamente applicato al contratto di finanziamento
e, conseguentemente, di confermare
l’avvenuto superamento dei tassi soglia vigenti al momento della stipula del contratto
e per l’effetto riconoscere il diritto del consumatore bancario ad ottenere la
nullità delle clausole che stabiliscono gli interessi applicati al contratto e per
l’effetto disporre che l’intermediario convenuto rimborsi al ricorrente quanto
finora pagato a tale titolo e, per le rate a scadere, il rimborso della sola
quota capitale. In subordine, veniva richiesto, previa rideterminazione
del TEG, l’applicazione del tasso sostitutivo stabilito dal comma 6 dell’art.
125-bis TUB.
L’ABF
ha dato ragione all'Avvocato Beretta e accolto il
ricorso. Ha infatti applicato i principi sottesi alle contestazioni del
ricorrente. L’art. 644, comma 5, c.p. stabilisce che “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto
delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse
quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le
assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI
- Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute
connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi
in cui il beneficiario della polizza non sia l’ente creditore ogni qual volta
in sede di erogazione di un finanziamento viene stipulata una polizza
assicurativa, la riscontrata ‘contestualità’ darà luogo a una presunzione iuris
tantum di ‘collegamento’, che potrà essere vinta dando prova della totale assenza
di “funzionalità” della polizza a garantire la restituzione del finanziamento,
e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l’occasione per
offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto,
polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non
era stata richiesta e neppure offerta dall’intermediario,
ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente
voluta” (Collegio di
Coordinamento, Decisione n. 250 del 2018).
La
Decisione in commento del Collegio ABF di Torino n. 8221 del 12/04/2018
stabilisce che: “Nel caso di specie –
applicando tali principi e rilevata la pacifica e non contestata contestualità
fra la conclusione del contratto di finanziamento e quella della polizza
assicurativa (circostanza a cui possono peraltro aggiungersi quelle della
coincidente durata dei contratti e della parametrazione dell’indennizzo al
debito residuo) – il ricorrente ha fondatamente dimostrato che l’inclusione dei
costi assicurativi nel TEG ne determina una misura originaria del 15,10%,
superiore a quella del tasso soglia di usura relativo al periodo di riferimento
(14,65%). Da tale circostanza non può dunque che derivare la gratuità del
rapporto, in applicazione dell’art. 1815 c.c., con conseguente diritto per il
cliente di ottenere sia la restituzione di quanto pagato a titolo di interessi,
sia la cessazione di qualsiasi addebito a tale titolo”.
il
Collegio ABF ha accolto in pieno il ricorso dello Studio Legale Avvocato di
Alessandria e applicato il principio della gratuità del rapporto in relazione all’art.
1815 c.c. e ha condannato la società Finanziaria a restituire al ricorrente le somme
percepite a titolo di interessi.
Il
ricorrente non dovrà corrispondere più nulla a tale titolo fino alla fine del
rapporto.
L’intermediario
Finanziario ha quindi pagato e restituito tutti gli interessi pagati fino alla
decisione, ossia € 21.436,00.
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