Sentenza giudiziaria:
Lo Studio Legale assiste privati e imprese in materia di diritto bancario. Spesso i rapporti con gli Istituti di credito e Intermediari presentano anomalie e irregolarità che consentono di chiedere e ottenere il rimborso di somme di denaro.
Il Collegio ABF di Torino ha accolto il ricorso dell'avvocato Beretta promosso nell'interesse del cliente che aveva estinto in via anticipata il prestito con cessione del quinto dello stipendio. In particolare il Collegio ABF ha riconosciuto al cliente ai sensi dell’art. 125 sexies, comma 1, TUB, il rimborso da parte dell’Intermediario dell’importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Collegio richiama la Corte di Giustizia Europea la quale ha stabilito che il diritto previsto dall’art. 125sexies Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, “include tutti i costi posti a carico del consumatore”, vale a dire anche i costi qualificabili up front.
In merito agli oneri assicurativi, posto che questi sono sempre da rimborsare dall’intermediario per la parte non maturata (Collegio di Coordinamento 5304/2013), secondo il criterio indicato nelle Condizioni di Assicurazione di cui il ricorrente abbia firmato la “presa visione” e in mancanza secondo il criterio pro rata temporis.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso dell'Avvocato Beretta e disposto che l'intermediario corrisponda al cliente la somma di € 3.135,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo, oltre alle spese di procedura ed € 200,00 alla Banca d'Italia.