Pubblicazione legale:
Lo scritto analizza il perimetro della tutela accordata ai soci esterni e ai creditori di una società sottoposta a direzione e coordinamento, alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte con cui è stato definitivamente chiarito che l'azione disciplinata dall'art. 2497 c.c. contro la capogruppo non richiede la preventiva escussione del patrimonio della società controllata, né una previa formale richiesta nei confronti della stessa da parte dei soci o dei creditori lesi dall'attività di eterodirezione. Chiarita la portata precettiva della norma sulla scorta delle motivazioni fornite dalla sentenza, il presente scritto tenta da ultimo di approfondire la ratio legis sottesa alla decisione di escludere la responsabilità solidale della controllata e, al contempo, la sua legittimazione attiva nell'azione ex art. 2497 c.c. avverso la holding: una scelta, questa, frutto del complicato tentativo, propugnato dalla riforma del 2003, di contemperare la pluralità di interessi presenti all'interno del gruppo.
Fonte: Le Società, n. 5, 2018