Avvocato Fabio Pizzo a Montecatini-Terme

Fabio Pizzo

Diritto civile, Diritto penale, Esecuzioni


Informazioni generali

L'Avv. Fabio PIZZO ha esperienza pluridecennale in diritto civile, (ivi compreso diritto di famiglia, successioni, contrattualistica, locazioni, prop.rietà e diritti reali), diritto penale ed esecuzioni immobiliari, mobiliari e presso terzi. Iscritto anche nelle liste del Patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale di Pistoia

Esperienza


Gratuito patrocinio

Sono disponibile a seguire il cliente in regime di gratuito patrocinio, preparando e seguendo la pratica per poterlo ottenere.


Diritto civile

Esperienza pluridecennale in tutte le branche del diritto civile. Ho seguito decine di cause relative a proprietà e diritti reali, occupandomi di molti tipologie di problematiche.


Diritto di famiglia

Esperienza pluridecennale nel diritto di famiglia, separazioni, divorzi, adozioni. Ho seguito moltissime cause di separazione e divorzio, dalle più semplici alle più complesse e combattute, ivi compresi casi di violenza familiare. Mi occupo anche di adozioni al fine di supportare il cliente nelle varie fasi di questo percorso.


Altre categorie:

Separazione, Divorzio, Recupero crediti, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Pignoramento, Contratti, Diritto penale, Matrimonio, Incapacità giuridica, Violenza, Stalking e molestie, Reati contro il patrimonio, Incidenti stradali, Domiciliazioni, Eredità e successioni, Unioni civili, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Fallimento e proc. concorsuali, Usura, Diritto assicurativo, Omicidio, Discriminazione, Sostanze stupefacenti, Diritto penitenziario, Immigrazione e cittadinanza, Diritto immobiliare, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Tutela degli animali, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Il patrocinio a spese dello Stato in ambito civile. Chi ne ha diritto?

Pubblicato su IUSTLAB

Per essere rappresentata in giudizio, - sia per agire che per difendersi -, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato a spese dello Stato, purchè le sue richieste non siano manifestamente infondate. Questo vale per il processo civile ma anche per la volontaria giurisdizione, ivi compresi dunque le separazione e i divorzi congiunti. Ovviamente l'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale anche nei procedimenti penali, amministrativi, tributari e contabili, anche se in questa sede ci occupiamo prevalentemente del processo civile. Ad oggi il limite di reddito richiesto per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, per come risultante dall'ultima dichiarazione, ammonta ad € 11.746,68. Proprio in questi giorni però è stato approvato un aumento del limite di reddito ad € 12.838,01, si attende solo l'ufficialità della modifica con la pubblicazione in Gazzetta. NOTA BENE: se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da tutti i membri della famiglia, compreso ovviamente il richiedente. ECCEZIONE A QUESTO PRINCIPIO: si tiene conto del solo reddito personale quando oggetto della causa sono diritti della personalità o quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri familiari. Ad esempio: nelle cause di separazione o divorzio il reddito del coniuge richiedente non si cumulerà con quello dell'altro coniuge. Possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato: I cittadini italiani; gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; gli apolidi; gli enti o associazioni che perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica. Se la parte beneficiaria del patrocinio gratuito rimane soccombente nel giudizio, non potrà utilizzare il beneficio per proporre impugnazione. Si precisa inoltre che il patrocinio gratuito copre gli onorari e e spese dovuti al proprio difensore, non quanto il beneficiario, - in caso di soccombenza -, si trovasse condannato a pagare a controparte.

Pubblicazione legale

L'assegno divorzile alla luce delle nuove sentenze.

Pubblicato su IUSTLAB

La Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente riscritto le regole per l'attribuzione dell'assegno di divorzio. L'intervento della Suprema Corte si era reso strettamente necessario dopo la sentenza "Grilli" che, rivoluzionando le cose, aveva stabilito che il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non era più da considerarsi il parametro su cui quantificare l'assegno di divorzio. In base alla sentenza "Grilli", l'assegno divorzile è dovuto al coniuge che non sia autosufficiente economicamente. Molti Giudici si erano dunque adeguati alla nuova tendenza, mentre molti altri avevano sollevato non pochi dubbi. Tale contrasto è stato alla fine risolto dall'intervento delle Sezioni Unite. La pronuncia delle sezioni Unite, così come la precedente sentenza Grilli hanno tenuto conto, e giustamente, di quanto sia cambiata la società e le esigenze degli individui dal 1970 (anno a cui risale la legge sul divorzio). Le Sezioni Unite hanno rilevato come sia il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, sia il parametro dell'autosufficienza economica siano entrambi non adeguati alla commisurazione dell'assegno divorzile. Il caso è stato coì risolto dalla sentenza 18287 delle Sezioni Unite: l'assegno di divorzio dovrà avere funzione assistenziale, vale a dire spetterà al coniuge che incolpevolmente sia privo di mezzi di sussistenza, ma avrà anche una funzione compensativa, cioè dovrà tener conto del tempo e delle energie che il coniuge (a cui l'assegno spetta) ha profuso nel mandare avanti la famiglia consentendo all'altro coniuge di dedicarsi al lavoro; il Giudice di merito dovrà procedere ad un approfondito accertamento dei fatti posti alla base della disparità economica conseguente allo scioglimento del matrimonio; sarà necessario accertare il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla gestione del menage familiare e conseguentemente alla formazione del patrimonio di famiglia e di quello personale dell'altro coniuge; l'assegno dunque sarà dovuto all'esito di un bilancio complessivo delle condizioni economiche dei coniugi, dell'impegno dato da ciascuno al menage familiare, dell'età dei coniugi ed della loro capacità di produrre redditi in futuro. Ovviamente l'importo dell'assegno potrà sempre essere modificato in base alla modifica sopravvenuta delle condizioni economiche dei coniugi.

Lo studio

Fabio Pizzo
Corso Matteotti N° 134
Montecatini-Terme (PT)

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