"Il concordato semplificato: prospettive e criticità per l'utilizzo di questo strumento di risoluzione della crisi di impresa.

Scritto da: Fabrizio Ciaccia - Sole 24 ore (rivista NT+ Diritto)




Pubblicazione legale: Il D.L. n.118/2021 (conv. in legge n. 147/2021), confluito nel Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza(d. lgs. n.14/2019, di seguito anche solo “il CCII”), ha introdotto due significativi istituti, ossia: (i)-la composizione negoziata della crisi (disciplinata dagli artt. 12 e ss. del CCII), e (ii)-il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (disciplinato dagli artt. 25 sexies e ss. del CCII). La ratio ispiratrice del primo dei due strumenti, ex art. 12 e ss. CCII, va sicuramente rinvenuta nella necessità di fornire all’impresa che – pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario che rendano probabile la crisi o l’insolvenza- presenti concrete prospettive di risanamento uno strumento di negoziazione con i creditori in grado di consentirle di rilanciarsi sul mercato in un’ottica di continuità aziendale[1]. Il concordato semplificato, per contro, pur essendo cronologicamente e strumentalmente connesso al primo, del quale costituisce in diversi casi lo sbocco inevitabile, si pone in una prospettiva essenzialmente liquidatoria, in quanto presuppone l’esito negativo della procedura di composizione negoziata della crisi. Esso è volto essenzialmente a garantire ai creditori il soddisfacimento dei loro crediti in percentuale ritenuta più conveniente, nell’ottica di valutazione comparativa della convenienza di tale soluzione rispetto alla “liquidazione giudiziale” (termine che ha sostituito quello di “fallimento”, oramai bannato in quanto politicamente scorretto, pur avendone conservato gli effetti sostanziali).

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Avvocato Fabrizio Ciaccia a Avezzano
Fabrizio Ciaccia

Avvocato civilista, esperto in diritto bancario, procedure concorsuali, lavoro.