Sentenza giudiziaria:
Il conferimento di un bene in una società di capitali, che, anche se previsto in sede di costituzione di essa, e quindi prima dell'acquisto della personalità giuridica, è atto traslativo direttamente in favore della società medesima , è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore di detto conferente, dato che sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto un titolo di partecipazione a "capitale di rischio", e, pertanto, nel concorso del requisito soggettivo di cui all'art. 2901 cod. civ. (da riscontrarsi in capo ai menzionati altri soci fondatori), è impugnabile con azione revocatoria, tenendosi conto che questa non interferisce sulla validità del contratto costitutivo della società, né si riverbera in danno dei creditori sociali, i quali sono tutelati dall'ultimo comma del citato art. 2901 cod. civ., sulla salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede.