Sentenza giudiziaria:
A seguito dell'allontanamento dalla casa familiare da parte del padre, la madre si rivolgeva al sottoscritto per ottenere i provvedimenti relativi alla tutela della figlia minore. Ho quindi promosso ricorso ex art. 337 bis c.c., atteso che i due erano conviventi more uxorio, chiedendo al Collegio la determinazione dell'assegno di mantenimento per la figlia e l'affidamento esclusivo della stessa alla madre, visto il totale disinteresse dimostrato dal padre per la figlia.
Il tribunale ha accolto tutte le domande contenute nel ricorso.