Pubblicazione legale:
Il diritto ereditario o successorio è un complesso di norme che regola le vicende riguardanti il patrimonio di una persona fisica per il periodo successivo alla sua morte.
Si trasmettono ai propri eredi i diritti patrimoniali assoluti (proprietà, altri diritti reali e le relative azioni), tranne quelli personalissimi come l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, che si estinguono con la morte del loro titolare.
Si trasmettono anche i contratti e le obbligazioni derivanti dagli stessi, purché non fondati sulle qualità personali della parte.
Sono parte del patrimonio del defunto e finisco quindi nel c.d. “asse ereditario”, i rapporti inerenti l’azienda, di cui il defunto fosse titolare.
Il soggetto che è venuto meno a mancare, viene giuridicamente definito DE CUIUS.
A seguito della morte si apre automaticamente il procedimento di successione che può essere:
- A TITOLO UNIVERSALE: l’erede o gli eredi subentrano in tutte le posizioni giuridiche del defunto (diritti ed obblighi, crediti e debiti), salvo quelle che si estinguono con la morte.
- A TITOLO PARTICOLARE: l’erede in questa ipotesi viene definito “legatario”, poiché subentra in uno o più rapporti giuridici specificatamente indicati dal de cuius.
La differenza significativa tra le due fattispecie di cui sopra risiede nella circostanza per cui il LEGATARIO NON RISPONDE dei debiti del defunto, ricevendo solitamente solo un vantaggio dal lascito.
Esistono due tipi di successione.
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA: opera quando il defunto ha redatto apposito e valido testamento ove ha indicato le proprie volontà circa la devoluzione del patrimonio.
SUCCESSIONE LEGITTIMA (detta anche “EX LEGE” o “AB INTESTATO): si apre nell’ipotesi in cui non vi sia un testamento valido. Si procede dunque seguendo la linea ereditaria stabilita dal Codice Civile. È questa linea a stabilire chi sono gli eredi diretti: la linea degli eredi legittimi si sviluppa in verticale e parte dal coniuge. Può poi includere gli ascendenti e i discendenti fino al sesto grado di parentela. Quindi, rispettivamente, genitori e nonni e poi fratelli, figli, nipoti fino ad arrivare al sesto grado.
E’ fondamentale rammentare che a taluni soggetti, quali il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in mancanza di discendenti, spetta in ogni caso il diritto ad una quota di eredità. Questo diritto alla quota di legittima configura un limite all’autonomia testamentaria e s'inquadra nell'ambito della cosiddetta SUCCESSIONE NECESSARIA.
Fonte: Personale