Pubblicazione legale:
Quello che viene chiamato affidamento condiviso dei figli minori rappresenta quasi la normalità in situazioni di separazione e divorzio. Tuttavia, esistono dei casi che trascendono il principio della bigenitorialità ovvero, quando un genitore dimostra incapacità educativa e quindi responsabilità genitoriale.
Se il giudice ritiene che l’affidamento condiviso vada contro l’interesse del minore, può in via esclusiva disporre un provvedimento che prevede l’affidamento a un solo genitore.
Il padre può ottenere l’affidamento dei figli quando la madre mostra comportamenti che potrebbero nuocere all’equilibrio psicofisico dei figli il tutto dopo aver attentamente valutato assieme a CTU e specialisti la reale situazione di tutto il nucleo familiare.
IN PARTICOLARE, I FIGLIO PUÒ ESSERE ALLONTANATO DALLA FIGURA MATERNA IN CASI BEN DELINEATI E SPECIFICI.
Alienazione parentale: manipolazione psicologica attuata dalla madre con lo scopo di allontare il figlio dal padre. Si tratta di comportamenti reiterati e particolarmente gravi, tali da far perdere al figlio la stima del genitore. L’alienazione parentale sussiste anche durante l’affidamento condiviso stesso; infatti, sono molti i casi in cui la madre cerca in tutti i modi di ostacolare gli incontri tra padre e figlio.
In questa casistica, il padre può fare rivolgersi al tribunale, con un ricorso specifico, per ottenere l’affidamento esclusivo del figlio. Il comportamento dell’ex coniuge, infatti, potrebbe nuocere gravemente all’equilibrio psicofisico della prole.
Maltrattamenti familiari: è il caso in cui la madre commette violenze fisiche o verbali (minacce, umiliazioni) nei confronti del figlio. Quest’ultimo potrebbe riscontrare gravi ripercussioni psicologiche a lungo termine.
La mancanza di autostima e il forte stress derivante da tale situazione potrebbe portare, con la crescita dell’individuo, allo sviluppo di comportamenti violenti e depressione.
Relazione patologica tra madre e figlio: comportamenti possessivi nei confronti del figlio, gelosia e invasione della privacy. Viene definita patologica anche l’imposizione ad avere certe preferenze, a scegliere un certo indirizzo di studi e a seguire passioni che il figlio non sente proprie.
Inidoneità educativa della madre: può essere dovuto a varie casistiche. Un esempio potrebbe essere una particolare situazione psicologica che rende la madre incapace di provare sentimenti nei confronti di altre persone. Questo potrebbe ovviamente ripercuotersi anche nella vita del figlio.
Fanatismo religioso: si verifica quando la madre professa una religione con modalità tali da compromettere lo sviluppo psicologico del minore. Potrebbe accadere che lei gli vieti di frequentare persone che seguono religioni differenti, o etichetti un suo comportamento come peccaminoso e meritevole di una punizione.
A volte, può essere lo stesso minore ad insistere per essere affidato al padre: succede ciò, quando il figlio esprime la propria preferenza tra i due genitori e la esprime anche davanti al Giudice.
In tutti questi casi, il padre, può rivolgersi al tribunale, sia in sede di separazione che di divorzio, e fare detta richiesta di affidamento esclusivo, ma, deve saper dimostrare perché l’ex coniuge non sia adatto per crescere i propri figli.
COLLOCAZIONE PRESSO LA CASA PATERNA.
Oltre all’affidamento esclusivo, al padre, nel nostro ordinamento prevalendo il principio della bigenitorialità, che prevede quindi un affidamento condiviso, senza dover ricorrere alla richiesta di affidamento esclusivo il padre, potrà anche chiedere al Tribunale, di essere il collocatario dei figli.
In questo caso, fermo restando l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori, nel rispetto dei dettami della legge, i figli possono essere “collocati” presso la casa paterna, ed in questi casi, la madre potrà esercitare tutti i diritti di visita, secondo quando disporrà i tribunale in sede di omologa o di adozione di provvedimento temporanei ed urgenti.