Avvocato Federica Del Monte a Roma

Federica Del Monte

Avv. Federica Del Monte


Informazioni generali

Lo studio è altamente specializzato in diritto successorio nazionale che internazionale. Lo studio legale Del Monte è una realtà giovane e dinamica che opera nel cuore di Roma. Altro settore dello studio sono la tutela del patrimonio di privati e società e il diritto commerciale.

Esperienza


Eredità e successioni

Lo studio legale Del Monte è uno studio leader nel settore del diritto successorio sia nazionale che internazionale con esperienza di successioni anche nei paesi con diritto anglosassone come Stati Uniti e Gran Bretagna. Alcuni ambiti di tutela della materia sono: Quote di legittima Testamento olografo Testamento segreto Testamento pubblico Testamento biologico Accettazione di eredità Eredi necessari Azione giudiziaria a tutela dell’erede legittimo Impugnazione testamento per falsità o incapacità Azione di riduzione e collazione Accordi stragiudiziali Rinuncia all'eredità Accettazione con beneficio d'inventario


Diritto di famiglia

Lo studio legale Del Monte assiste i propri cliente per ottener l'amministratore di sostegno al fine di tutelare il patrimonio o sostenere l'amministrato nelle attività quotidiane.


Tutela dei minori

Lo studio legale Del Monte nell'ambito della propria attività connessa al diritto successorio si occupa di promuovere tutte le istanze necessarie per poter far ereditare anche i minori



Referenze

Pubblicazione legale

Stalking condominiale

Pubblicato su IUSTLAB

Il condominio diventa spesso luogo fisico nel quale, da semplici dissidi e contrasti tra inquilini, si dirompe facilmente nell’area del penalmente rilevante. A dirlo sono le statistiche, essendo dimostrato che una buona percentuale di ipotesi di atti persecutori si realizza nella sfera condominiale. Per questo la Corte Costituzionale ( Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895 ) ha esteso l’ambito di applicabilità dell’art. 612-bis c.p. al contesto condominiale, ritenendo riduttiva la lettura della norma dell’articolo per cui gli atti persecutori dovrebbero indirizzarsi verso un unico soggetto. Nasce così la fattispecie di reato dello stalking condominiale, intendendo con ciò il reato commesso da chi assume comportamenti molesti e/o persecutori ai danni dei vicini di casa, tanto da ingenerare in loro stati di ansia, paura e malessere perduranti nel tempo e costringendoli a cambiare le proprie abitudini di vita. In alcuni casi, poi, lo stalking condominiale può essere integrato dai rumori molesti ai danni della persona offesa, quindi nel disturbare costantemente i vicini di casa con confusione e fragore, purchè, tuttavia, sussista l’elemento soggettivo richiesto ai fini della riconoscibilità della fattispecie delittuosa, ovverosia il dolo generico, ravvisabile nella volontà di porre in essere condotte moleste o minacciose nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli effetti previsti dall’articolo 612-bis c.p. È quindi necessario dimostrare non solo la condotta dello stalker, ma anche le conseguenze psicologiche che quest’ultimo ha cagionato nella vittima, ossia “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un proprio congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita” . Per fare solo alcuni esempi: condotte fastidiose come tenere televisori e stereo a volume alto in piena notte; comportamenti contrari alla convivenza civile come lasciare sporcizia sul pianerottolo; azioni compiute per intimidire il vicinato come avvelenare animali domestici; atti per mettere a repentaglio l’incolumità dei vicini come gettare liquidi scivolosi sugli usci o sui balconi; telefonate mute, specie nelle ore di riposo; citofonate continue; pedinamento di un condominio; apertura della posta personale. Se vi siete rivolti all’amministratore di condominio e gli atti persecutori continuano, potete presentare una richiesta di ammonimento al Questore, per il tramite di dell’autorità di pubblica sicurezza, ex art.8 D.L. 23 febbraio 2009, n.11, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, n.38. Il questore, preso atto della richiesta e se la ritiene lecita, emette un decreto di ammonimento orale nei confronti dello stalker, che evita al colpevole un processo penale e alla vittima di doversi avventurare nelle lungaggini della giustizia. Se il comportamento non cessa, nonostante l’ammonimento del questore, in caso di nuova segnalazione, in questo caso si procederà d’ufficio per il reato di cui all’art. 612 bis cp e la pena sarà aumentata. In caso di querela, è utile munirsi di quante più prove possibili – lettere, registrazione delle telefonate ricevute ecc. Accertata la responsabilità penale dell’accusato, si può emettere nei suoi confronti un’ordinanza restrittiva che impone all’imputato di lasciare la propria abitazione e di non avvicinarsi oltre i 500 metri al condominio per un determinato periodo di tempo.

Pubblicazione legale

Risarcimento danni da incidente stradale

Pubblicato su IUSTLAB

Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 2 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui il giudice non possa accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti. In caso di violazione del codice della strada, da parte di uno dei conducenti, il giudice dovrà verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale, nel caso di specie l’obbligo di dare la precedenza, ed i normali precetti di prudenza, potendo soltanto l’eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente. Questa ordinanza in merito al risarcimento danni da circolazione stradale, apre nuove interpretazioni anche in merito al risarcimento stragiudiziale anche in merito all’indenizzo diretto.

Pubblicazione legale

Divorzio breve

Pubblicato su IUSTLAB

Il 22 aprile la Camera dei Deputati ha definitivamente approvato la legge sul c.d. divorzio breve, con la quale, dopo quasi trent’anni dall’ultima modifica del 1987, si procede ad un radicale stravolgimento della legge n. 898/1970 sul divorzio. Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la presente legge entrerà definitivamente in vigore. Vediamo, quindi, i punti cruciali della riforma in questione. Un primo punto riguarda l’accorciamento dei tempi con cui si potrà procedere a divorzio a seguito di separazione. Gli attuali tre anni di attesa, infatti, diventeranno dodici mesi in caso di separazione giudiziale ininterrotta tra coniugi, e sei mesi in caso di separazione consensuale, indipendentemente dalla presenza o meno di figli, ed anche nel caso in cui la separazione sia nata come contenziosa. Altro punto fondamentale è l’anticipazione dello scioglimento della comunione tra coniugi, oggi previsto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Con la riforma, infatti, lo scioglimento della comunione verrà anticipato al momento in cui il presidente del tribunale , all’ udienza di comparizione, autorizza la coppia a vivere separata, in caso di separazione giudiziale, o alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato, nel caso di consensuale. Altra novità riguarda l’affidamento dei figli e il loro mantenimento, è stato previsto, infatti, che la sentenza del giudice sarà valida anche dopo l’ estinzione del processo , fino a che non sia sostituita da un altro provvedimento emesso in conseguenza di una nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi. Per quanto riguarda, infine, la disciplina transitoria, la nuova normativa si applicherà anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche in caso di contemporanea pendenza del procedimento di separazione personale che ne costituisce il presupposto.

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