Caso legale:
Una madre, dopo aver fatto ricorso al Tribunale di Lucca per sentir condannare il padre al versamento del contributo al mantenimento della figlia, si rivolgeva al mio studio per ricevere tutela. Sosteneva, infatti, la signora che, nonostante la sentenza che aveva condannato l'ex compagno al versamento di quanto dovuto, quest'ultimo non aveva mai pagato un euro, ancorché lavorava a tempo indeterminato. Grazie alla presentazione dell'istanza ex art. 473 bis. 37 c.p.c., la signora ha chiesto ed ottenuto direttamente dal datore di lavoro dell'ex compagno il pagamento di quanto dovuto.