Per l'agente immobiliare, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui avviene la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l’esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso.
Il presupposto del diritto al pagamento del compenso deve individuarsi nell’attività di mediazione, ossia nella messa in relazione delle parti che costituisce l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare.
Sulla base di tale principio, la Corte di Appello di Palermo ha condannato l'acquirente al pagamento della provvigione respingendo le ragioni avanzate dallo stesso per escludere il diritto al compenso.
Sosteneva infatti l'appellante che l'agente immobiliare si era limitato ad accompagnarlo presso l'immobile al fine di valutare la possibilità di affittarlo, purtuttavia l'affare non si concludeva ma il cliente contattava direttamente la proprietaria per formulare una proposta di acquisto.
Secondo l'appellante, ciò escludeva vi fosse un nesso tra l'attività del mediatore e la compravendita, avendo il primo svolto attività solo relativamente alla locazione, poi non conclusa.
La Corte d’appello, escludendo ogni dubbio sul fatto che acquirente e venditore fossero stati messi in contatto dal mediatore, anche se a scopo della locazione e non della compravendita, ha affermato che «l’opera di quest’ultimo costituì l’indefettibile antefatto per la conclusione del contratto di compravendita»., confermando la condanna al pagamento della provvigione.
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