Quando viene sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di immobile o accettata una proposta di acquisto di immobile, si è soliti inserire un termine entro il quale le parti dovranno procedere con la stipula dell'atto definitivo innanzi al Notaio prescelto.
Tale termine, più o meno lungo a seconda delle esigenze manifestate dai contraenti, può essere di comune accordo prorogato ad esempio nel caso in cui il promissario acquirente non abbia ancora ottenuto il mutuo da parte della Banca o ancora nel caso in cui il proprietario non sia pronto a traslocare e lasciare libero l'immobile.
Ma cosa accade qualora allo scadere del termine fissato una delle parti non sia pronta a procedere con l'atto definitivo di vendita e l'altra parte non intenda concedere la proroga?
E' bene sapere che la data inserita nell'accordo preliminare non può ritenersi essenziale salvo ciò non sia specificatamente previsto, ciò vuol dire che allo spirare del termine il contratto sottoscritto non si risolve automaticamente ma occorre porre in essere un'attività ulteriore.
La parte che non intende concedere una proroga, in particolare, dovrà inviare all'altra parte un invito formale a presentarsi innanzi al Notaio per il rogito, preferibilmente tramite raccomandata o posta elettronica certificata, concedendo un termine non inferiore di 15 giorni per procedere con la stipula specificando che, in mancanza, il preliminare sottoscritto si intenderà risolto.
Solo trascorso inutilmente tale termine la parte adempiente potrà ritenersi liberata dal vincolo e potrà procedere con le azioni legali più opportune volte a tutelare i propri interessi.
Considerati gli interessi in gioco in caso di compravendita di immobili, è sempre preferibile rivolgersi ad un legale di fiducia per ottenere un parere professionale specifico fornito sulla base di dati concreti.
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