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Contratto preliminare di compravendita di immobile e termine per la stipula del rogito notarile.

Scritto da: Federica Saggio - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Quando viene sottoscritto un contratto preliminare di compravendita di immobile o accettata una proposta di acquisto di immobile, si è soliti inserire un termine entro il quale le parti dovranno procedere con la stipula dell'atto definitivo innanzi al Notaio prescelto.

Tale termine, più o meno lungo a seconda delle esigenze manifestate dai contraenti, può essere di comune accordo prorogato ad esempio nel caso in cui il promissario acquirente non abbia ancora ottenuto il mutuo da parte della Banca o ancora nel caso in cui il proprietario non sia pronto a traslocare e lasciare libero l'immobile.

Ma cosa accade qualora allo scadere del termine fissato una delle parti non sia pronta a procedere con l'atto definitivo di vendita e l'altra parte non intenda concedere la proroga?

E' bene sapere che la data inserita nell'accordo preliminare non può ritenersi essenziale salvo ciò non sia specificatamente previsto, ciò vuol dire che allo spirare del termine il contratto sottoscritto non si risolve automaticamente ma occorre porre in essere un'attività ulteriore.

La parte che non intende concedere una proroga, in particolare, dovrà inviare all'altra parte un invito formale a presentarsi innanzi al Notaio per il rogito, preferibilmente tramite raccomandata o posta elettronica certificata, concedendo un termine non inferiore di 15 giorni per procedere con la stipula specificando che, in mancanza, il preliminare sottoscritto si intenderà risolto.

Solo trascorso inutilmente tale termine la parte adempiente potrà ritenersi liberata dal vincolo e potrà procedere con le azioni legali più opportune volte a tutelare i propri interessi.

Considerati gli interessi in gioco in caso di compravendita di immobili, è sempre preferibile rivolgersi ad un legale di fiducia per ottenere un parere professionale specifico fornito sulla base di dati concreti.



Avv. Federica Saggio - Avvocato a Guidonia

L'Avv. Federica Saggio si occupa principalmente delle controversie in materia di proprietà, locazioni e mediazione immobiliare nonché in materia di diritto di famiglia. Offre assistenza continuata alle imprese finalizzata a prevenire la fase contenziosa. N.b. il sito non fornisce le info di contatto di chi invia le richieste pertanto si suggerisce di formulare quesiti completi oppure contattare lo studio tramite mail o telefono.




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Esperienza


Locazioni

L'Avv. Saggio assiste i propri clienti nella redazione di contratti di locazione ad uso abitativo o commerciale, nella modifica ed anche nella fase contenziosa di risoluzione contrattuale (sfratto per finita locazione, morosità etc)


Diritto immobiliare

L'Avv. Saggio vanta particolare esperienza nell'ambito del diritto immobiliare ed offre assistenza a privati e imprese in tutte le negoziazioni relative ad immobili e nelle fasi contenziose di protezione della proprietà e degli altri diritti reali.


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L'Avv. Saggio assiste da anni i privati nelle controversie relative al diritto di famiglia ed ha pertanto maturato una solida esperienza nel settore che le permette di gestire anche situazioni di estremo conflitto tenendo conto delle implicazioni emotive dei propri assistiti.


Altre categorie:

Separazione, Recupero crediti, Contratti, Arbitrato, Diritto condominiale, Sfratto, Diritto civile, Eredità e successioni, Unioni civili, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Franchising, Diritto assicurativo, Pignoramento, Stalking e molestie, Edilizia ed urbanistica, Incidenti stradali, Tutela degli animali, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Sanzionato tre volte il condominio che non partecipa al procedimento di mediazione.

Pubblicato su IUSTLAB

L'omessa partecipazione al procedimento di mediazione è costata molto cara ad un condominio siciliano che si è visto condannare dal Tribunale di Termini Imerese, con una sentenza del 19.04.2022, ad una pesante sanzione pecuniaria e ciò nel palese intento di dare una lezione esemplare ed arginare il malcostume della mancata partecipazione al procedimento deflattivo. Il Giudice, che ha tra l'altro ritenuto il comportamento processuale tale da supportare la tesi avversaria, ha irrogato una maxi condanna comprendente il pagamento del doppio del contributo unificato, il risarcimento del danno da lite temeraria per Euro 2.000,00, la condanna al pagamento delle spese legali per il procedimento di mediazione e la refusione delle spese di causa.

Pubblicazione legale

E' legittimo procedere con l'apertura di una seconda porta di ingresso sulle scale condominiali senza il consenso del Condominio?

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A dare risposta affermativa è il Tribunale di Roma che, chiamato a decidere su una causa civile introdotta da un condominio il quale pretendeva la chiusura di un nuovo accesso sulla scala condominiale realizzato a seguito del frazionamento di un appartamento in due distinte abitazioni, si è pronunciato per la legittimità dell'opera. Il condominio, a sostegno della propria tesi, sosteneva che la creazione del secondo ingresso pregiudicava il decoro architettonico e, occupando una porzione del cavedio attraversato dai tubi, ostacolava ai restanti condòmini il pari uso della cosa comune. Il Tribunale, a seguito di consulenza tecnica, ha respinto le richieste del condominio stabilendo che l'opera realizzata è legittima in quanto lo spazio condominiale costituito dall'intercapedine, sebbene occupato in misura nient'affatto minimale, non esclude e non limita l'utilizzo da parte del condominio e dei restanti condòmini.

Pubblicazione legale

Condannato per diffamazione il condomino che accusa via mail l'amministratore.

Pubblicato su IUSTLAB

La Corte di Cassazione, con sentenza n.12186/2022, ha confermato la condanna per diffamazione per il condomino che, con una mail indirizzata ad un altro proprietario, accusa l'amministratore di aver presentato " conti fasulli " insinuando la non correttezza del suo operato . In particolare, la Suprema Corte ha affermato che le espressioni utilizzate dal condomino in questione appaiono " pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti " rispetto al semplice intento di manifestare il proprio dissenso nei confronti della correttezza dei conteggi operati dall'amministratore. Non vengono, infatti, utilizzati termini volti "meramente ad evidenziare l'inesattezza dei conteggi", né gli importi vengono definiti solo « sbagliati », ma anche « fasulli ». Confermata dunque la condanna emessa dal T ribunale di Torino a 700 euro di multa oltre al versamento di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, ed alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in altri 3.000,00 euro .

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Studio Legale Marini & Saggio
Via U. Maddalena N. 33
Guidonia Montecelio (RM)

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