Pubblicazione legale:
La proposta di acquisto, in materia di compravendita di immobile, è la dichiarazione dell'aspirante promissario acquirente di voler acquistare un determinato bene ad un certo prezzo.
Solitamente, la proposta di acquisto viene formulata per il tramite di un agente immobiliare il quale sottoporrà la proposta al proprietario dell'immobile che, qualora ritenga congrue le condizioni ivi contenute, sottoscriverà la suddetta per accettazione.
L'agente immobiliare provvederà successivamente a comunicare al proponente l'avvenuta accettazione e da quel momento, se le condizioni contenute nella proposta lo prevedono e a patto che siano sufficientemente dettagliate, si instaurerà tra le Parti un vincolo giuridico avente gli effetti di un contratto preliminare di vendita.
Ad oggi, vista la frequente necessità di ricorrere ad un finanziamento di scopo per saldare il prezzo di vendita, spesso le proposte di acquisto ed i contratti preliminari di compravendita prevedono delle c.d. condizioni sospensive che subordinano l'efficacia del contratto sottoscritto all'ottenimento di un mutuo bancario da parte dell'acquirente.
Tale clausola, posta a tutela del promissario acquirente, consente allo stesso di non incorrere in conseguenze sfavorevoli nel caso in cui non riuscisse ad ottenere il finanziamento da parte dell'istituto bancario prescelto.
Solo se la Banca delibererà la concessione del prestito, il contratto acquisterà efficacia e si potrà dunque procedere con la stipula del rogito definitivo.
I contenuti di questo articolo si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire un parere legale.