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La proposta di acquisto immobiliare e la condizione sospensiva legata al mutuo.

Scritto da: Federica Saggio - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

La proposta di acquisto, in materia di compravendita di immobile, è la dichiarazione dell'aspirante promissario acquirente di voler acquistare un determinato bene ad un certo prezzo.

Solitamente, la proposta di acquisto viene formulata per il tramite di un agente immobiliare il quale sottoporrà la proposta al proprietario dell'immobile che, qualora ritenga congrue le condizioni ivi contenute, sottoscriverà la suddetta per accettazione.

L'agente immobiliare provvederà successivamente a comunicare al proponente l'avvenuta accettazione e da quel momento, se le condizioni contenute nella proposta lo prevedono e a patto che siano sufficientemente dettagliate, si instaurerà tra le Parti un vincolo giuridico avente gli effetti di un contratto preliminare di vendita.

Ad oggi, vista la frequente necessità di ricorrere ad un finanziamento di scopo per saldare il prezzo di vendita, spesso le proposte di acquisto ed i contratti preliminari di compravendita prevedono delle c.d. condizioni sospensive che subordinano l'efficacia del contratto sottoscritto all'ottenimento di un mutuo bancario da parte dell'acquirente.

Tale clausola, posta a tutela del promissario acquirente, consente allo stesso di non incorrere in conseguenze sfavorevoli nel caso in cui non riuscisse ad ottenere il finanziamento da parte dell'istituto bancario prescelto.

Solo se la Banca delibererà la concessione del prestito, il contratto acquisterà efficacia e si potrà dunque procedere con la stipula del rogito definitivo.

I contenuti di questo articolo si riferiscono a fattispecie generali e non possono in alcun modo sostituire un parere legale.


Avv. Federica Saggio - Avvocato a Guidonia

L'Avv. Federica Saggio si occupa principalmente delle controversie in materia di proprietà, locazioni e mediazione immobiliare nonché in materia di diritto di famiglia. Offre assistenza continuata alle imprese finalizzata a prevenire la fase contenziosa. N.b. il sito non fornisce le info di contatto di chi invia le richieste pertanto si suggerisce di formulare quesiti completi oppure contattare lo studio tramite mail o telefono.




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Esperienza


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L'Avv. Saggio assiste da anni i privati nelle controversie relative al diritto di famiglia ed ha pertanto maturato una solida esperienza nel settore che le permette di gestire anche situazioni di estremo conflitto tenendo conto delle implicazioni emotive dei propri assistiti.


Altre categorie:

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Referenze

Pubblicazione legale

Sanzionato tre volte il condominio che non partecipa al procedimento di mediazione.

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L'omessa partecipazione al procedimento di mediazione è costata molto cara ad un condominio siciliano che si è visto condannare dal Tribunale di Termini Imerese, con una sentenza del 19.04.2022, ad una pesante sanzione pecuniaria e ciò nel palese intento di dare una lezione esemplare ed arginare il malcostume della mancata partecipazione al procedimento deflattivo. Il Giudice, che ha tra l'altro ritenuto il comportamento processuale tale da supportare la tesi avversaria, ha irrogato una maxi condanna comprendente il pagamento del doppio del contributo unificato, il risarcimento del danno da lite temeraria per Euro 2.000,00, la condanna al pagamento delle spese legali per il procedimento di mediazione e la refusione delle spese di causa.

Pubblicazione legale

E' legittimo procedere con l'apertura di una seconda porta di ingresso sulle scale condominiali senza il consenso del Condominio?

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A dare risposta affermativa è il Tribunale di Roma che, chiamato a decidere su una causa civile introdotta da un condominio il quale pretendeva la chiusura di un nuovo accesso sulla scala condominiale realizzato a seguito del frazionamento di un appartamento in due distinte abitazioni, si è pronunciato per la legittimità dell'opera. Il condominio, a sostegno della propria tesi, sosteneva che la creazione del secondo ingresso pregiudicava il decoro architettonico e, occupando una porzione del cavedio attraversato dai tubi, ostacolava ai restanti condòmini il pari uso della cosa comune. Il Tribunale, a seguito di consulenza tecnica, ha respinto le richieste del condominio stabilendo che l'opera realizzata è legittima in quanto lo spazio condominiale costituito dall'intercapedine, sebbene occupato in misura nient'affatto minimale, non esclude e non limita l'utilizzo da parte del condominio e dei restanti condòmini.

Pubblicazione legale

Condannato per diffamazione il condomino che accusa via mail l'amministratore.

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La Corte di Cassazione, con sentenza n.12186/2022, ha confermato la condanna per diffamazione per il condomino che, con una mail indirizzata ad un altro proprietario, accusa l'amministratore di aver presentato " conti fasulli " insinuando la non correttezza del suo operato . In particolare, la Suprema Corte ha affermato che le espressioni utilizzate dal condomino in questione appaiono " pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti " rispetto al semplice intento di manifestare il proprio dissenso nei confronti della correttezza dei conteggi operati dall'amministratore. Non vengono, infatti, utilizzati termini volti "meramente ad evidenziare l'inesattezza dei conteggi", né gli importi vengono definiti solo « sbagliati », ma anche « fasulli ». Confermata dunque la condanna emessa dal T ribunale di Torino a 700 euro di multa oltre al versamento di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, ed alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in altri 3.000,00 euro .

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