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Revoca dell'assegno di mantenimento se il figlio maggiorenne non si impegna nel cercare un lavoro.

Scritto da: Federica Saggio - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

La Corte di Cassazione, con ordinanza emessa l'11.03.2022, ha revocato l'assegno di mantenimento in precedenza riconosciuto al figlio 24enne non economicamente autosufficiente in quanto lo stesso, seppure ultimato il percorso formativo scolastico prescelto, non si è mai impegnato attivamente nella ricerca di un'occupazione.

Nel caso specifico, erano trascorsi oltre sei anni dal conseguimento della licenza media senza che il figlio avesse trovato lavoro oppure intrapreso un percorso di formazione, pertanto la Corte ha ritenuto che la causa dell'indigenza del ragazzo doveva essere attribuita alla sua inerzia colpevole a rendersi autonomo.

Giova ricordare che l'obbligo di mantenere i figli grava su entrambi i genitori dalla nascita e fino al raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del figlio, anche se divenuto maggiorenne.

Tuttavia, i figli maggiorenni per poter pretendere il mantenimento devono dimostrare di essersi impegnati  negli studi o nella ricerca di un’attività lavorativa adeguata alle proprie capacità e di non averla trovata per ragioni non dipendenti dalla loro inerzia.



Avv. Federica Saggio - Avvocato a Guidonia

L'Avv. Federica Saggio si occupa principalmente delle controversie in materia di diritto immobiliare (proprietà, locazioni e mediazione immobiliare) nonché in materia di diritto di famiglia. Offre inoltre attività di consulenza agli agenti immobiliari finalizzata a prevenire il contenzioso e a favorire la positiva conclusione delle compravendite.




Federica Saggio

Esperienza


Diritto civile

L'Avv. Federica Saggio è specializzato nell'ambito del diritto civile con particolare riferimento alla materia contrattualistica e del risarcimento del danno. Assiste privati e società nel redigere accordi e contratti in tutti gli ambiti del diritto civile.


Diritto immobiliare

L'Avv. Saggio vanta particolare esperienza nell'ambito del diritto immobiliare ed offre assistenza a privati e agenti immobiliari in tutte le negoziazioni relative ad immobili e nelle fasi contenziose di protezione della proprietà e degli altri diritti reali. Nel corso della professione, si è occupata di cause aventi ad oggetto il recupero del possesso di immobili illegittimamente occupati, di vizi riguardanti beni immobili e di controversie fra acquirenti e venditori e/o agenti immobiliari.


Locazioni

L'Avv. Saggio assiste i propri clienti nella redazione di contratti di locazione ad uso abitativo o commerciale, nella modifica ed anche nella fase contenziosa di risoluzione contrattuale (sfratto per finita locazione, morosità etc). Nel corso della professione si è occupata di numerosi procedimenti per convalida di sfratto e riguardanti le occupazioni senza titolo di immobili privati.


Altre categorie:

Diritto di famiglia, Separazione, Recupero crediti, Contratti, Eredità e successioni, Unioni civili, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Franchising, Diritto assicurativo, Pignoramento, Stalking e molestie, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Sfratto, Incidenti stradali, Tutela degli animali, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.



Referenze

Pubblicazione legale

Compenso dell'agente immobiliare dovuto anche se l'attività era finalizzata alla locazione e non alla compravendita.

Pubblicato su IUSTLAB

Per l'agente immobiliare, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui avviene la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l’esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso. Il presupposto del diritto al pagamento del compenso deve individuarsi nell’attività di mediazione, ossia nella messa in relazione delle parti che costituisce l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare. Sulla base di tale principio, la Corte di Appello di Palermo ha condannato l'acquirente al pagamento della provvigione respingendo le ragioni avanzate dallo stesso per escludere il diritto al compenso. Sosteneva infatti l'appellante che l'agente immobiliare si era limitato ad accompagnarlo presso l'immobile al fine di valutare la possibilità di affittarlo, purtuttavia l'affare non si concludeva ma il cliente contattava direttamente la proprietaria per formulare una proposta di acquisto. Secondo l'appellante, ciò escludeva vi fosse un nesso tra l'attività del mediatore e la compravendita, avendo il primo svolto attività solo relativamente alla locazione, poi non conclusa. La Corte d’appello, escludendo ogni dubbio sul fatto che acquirente e venditore fossero stati messi in contatto dal mediatore, anche se a scopo della locazione e non della compravendita, ha affermato che «l’opera di quest’ultimo costituì l’indefettibile antefatto per la conclusione del contratto di compravendita»., confermando la condanna al pagamento della provvigione.

Sentenza giudiziaria

Recupero del credito: il Tribunale di Tivoli concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto

Decreto del 15/07/2024 - Dott. Cappai

Una società che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione di un appartamento si è rivolta allo studio legale Marini & Saggio per ottenere il pagamento del saldo da parte della Committente; ottenuto il decreto ingiuntivo e notificato il provvedimento alla proprietaria, questa si opponeva lamentando la mancata esecuzione a regola d'arte. Alla prima udienza lo studio ha insistito per la conferma del decreto e la concessione della provvisoria esecuzione considerato che i motivi di opposizioni apparivano palesemente non fondati. Il giudice ha accolto l'istanza e dunque la società potrà procedere a recuperare il credito senza dover attendere i lunghi tempi del processo.

Pubblicazione legale

Sanzionato tre volte il condominio che non partecipa al procedimento di mediazione.

Pubblicato su IUSTLAB

L'omessa partecipazione al procedimento di mediazione è costata molto cara ad un condominio siciliano che si è visto condannare dal Tribunale di Termini Imerese, con una sentenza del 19.04.2022, ad una pesante sanzione pecuniaria e ciò nel palese intento di dare una lezione esemplare ed arginare il malcostume della mancata partecipazione al procedimento deflattivo. Il Giudice, che ha tra l'altro ritenuto il comportamento processuale tale da supportare la tesi avversaria, ha irrogato una maxi condanna comprendente il pagamento del doppio del contributo unificato, il risarcimento del danno da lite temeraria per Euro 2.000,00, la condanna al pagamento delle spese legali per il procedimento di mediazione e la refusione delle spese di causa.

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Lo studio

Studio Legale Marini & Saggio
Via U. Maddalena N. 33
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