Pubblicazione legale:
La Corte di Cassazione, Sezione IV penale, con la recente sentenza n. 39736 del 10 dicembre 2025, interviene nuovamente sul tema – tutt’altro che marginale e superato – della configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza quando il veicolo non è in movimento.
🔎 La vicenda esaminata dalla Corte.
L’imputato trovato accasciato sul volante di un’auto ferma, con motore acceso, dopo essere stato condannato in primo grado, impugnava la sentenza della Corte d’appello che lo aveva dichiarato non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. Tra i motivi di ricorso, la difesa contestava, in particolare, l’assenza di prova dell’effettiva “guida”.
⚖️ La decisine.
La Suprema Corte ha accolto il motivo relativo alla qualificazione della condotta, richiamando un principio chiave: la mera presenza del soggetto in un veicolo fermo, anche con motore acceso, non integra automaticamente la condotta di guida.
Si deve infatti distinguere tra “fermata”, che rientra nella nozione di circolazione e “sosta stabile”, che non è di per sé sufficiente ad integrare il reato.
Per il Collegio nella sentenza d’appello non era emerso con certezza il fatto che l’imputato avesse mosso il mezzo (quindi guidato) prima dell’intervento degli agenti.
📌 La rilevanza di questa sentenza.
Viene ribadito un orientamento sicuramente garantista:
• il reato di guida in stato di ebbrezza non può essere fondato su presunzioni,
• occorre dimostrare una condotta di guida attuale o immediatamente precedente,
• la semplice attivazione del motore non basta a provare la circolazione.