Pubblicazione legale:
A norma dell’art. 163 del codice penale, il Giudice nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per un termine di cinque anni – qualora la condanna riguardi un delitto – ovvero di due anni nel caso di contravvenzione.
Il Giudice, tuttavia, può subordinare la concessione di tale beneficio ad una attività risarcitoria o riparatoria da parte del condannato e, recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37503/22 hanno affrontato il problema se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, qualora non fissato in sentenza, coincida con la data del passaggio in giudicato della sentenza o con la scadenza del termine, di cinque o due anni, previsto dall'art. 163 c.p.
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