La disposizione di cui all’art. 32, comma 4, lettera C), Legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), che stabilisce il duplice termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e di 180 giorni per l’impugnazione giudiziale del provvedimento di cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, con termine decorrente dalla data del trasferimento, si applica “solo in presenza di una formale comunicazione scritta … di modifica del rapporto nel caso di trasferimento d’azienda”.Pertanto qualora, come nel caso patrocinato dall’Avv. Filippo Parisi davanti al Tribunale di Busto Arsizio (Varese) e deciso con sentenza n. 264/2016 del 12 luglio 2016, sia controversa la sussistenza o meno di una procedura di trasferimento del ramo d’azienda, “nessun termine decadenziale può essere applicato alla fattispecie (analogamente a quanto avviene allorquando un lavoratore viene licenziato oralmente), e ciò né per quanto riguarda il termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale, né per il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso”.
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L'Avv. Filippo Parisi, laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 2006, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2009 ed ha svolto la pratica professionale presso primari studi legali di Milano nel settore del diritto d'Impresa e del Lavoro. Ha completato la propria formazione all'estero, dove ha perfezionato il proprio inglese giuridico e commerciale. Nel 2010 ha conseguito il titolo di Mediatore e Conciliatore Professionista. Dal 2018 è Socio AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani. Nel 2019 ha fondato lo Studio Legale Senlima Law Group in Milano. Dal 2022 è iscritto all'Albo dei Cassazionisti
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