Avvocato Filippo Parisi a Castano Primo

Filippo Parisi

Avvocato d'Impresa e di Diritto del Lavoro


Informazioni generali

L'Avv. Filippo Parisi, laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 2006, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2009 ed ha svolto la pratica professionale presso primari studi legali di Milano nel settore del diritto d'Impresa e del Lavoro. Ha completato la propria formazione all'estero, dove ha perfezionato il proprio inglese giuridico e commerciale. Nel 2010 ha conseguito il titolo di Mediatore e Conciliatore Professionista. Dal 2018 è Socio AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani. Nel 2019 ha fondato lo Studio Legale Senlima Law Group in Milano. Dal 2022 è iscritto all'Albo dei Cassazionisti

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Consolidata esperienza nel diritto societario e nel corporate governance, per affiancare l’imprenditore ed il management nelle diverse fasi della vita d’impresa, dalla costituzione di società di diritto italiano ed internazionale, con redazione di statuti e patti parasociali, alla gestione quotidiana dell’impresa, con assistenza e consulenza contrattuale e fiscale nella strutturazione di operazioni straordinarie, cessione, acquisizione ed affitto di azienda, appalti, consorzi e ATI, responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, sino all'assistenza e difesa giudiziale nel contenzioso tra imprese.


Diritto del lavoro

Assistenza nel diritto del lavoro e delle relazioni industriali, orientata sia all’amministrazione quotidiana del personale, sia alla realizzazione delle iniziative di direzione, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, gestione delle fasi patologiche del rapporto di lavoro e nelle controversie di diritto del lavoro e previdenza, procedimenti disciplinari, licenziamenti collettivi, salute e sicurezza sul lavoro, contratti di lavoro per dirigenti e impiegati, rapporti di agenzia, trasferimenti d’azienda e outsourcing, patti restrittivi e di non concorrenza, negoziazioni e accordi transattivi nelle sedi protette.


Altre categorie:

Diritto civile, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Fallimento e proc. concorsuali, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Franchising, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto tributario, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Diritto internazionale ed europeo, Privacy e GDPR, Domiciliazioni.


Referenze

Pubblicazione legale

Alcoltest e omesso avviso della facoltà di assistenza legale: è nulla anche la semplice sanzione amministrativa

Studio Cataldi

L’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. prevede l’obbligo delle forze dell’ordine di avvertire l’automobilista, prima di sottoporlo all’etilometro, della sua facoltà di farsi assistere da un Avvocato durante la rilevazione, in quanto trattasi di un accertamento tecnico irripetibile. Le Sezioni Unite Penali della Cassazione, con sentenza n. 5396/2015, avevano definito il contrasto giurisprudenziale sulle conseguenze dell’omissione di tale avviso, stabilendo che, in caso di mancato avviso, l’atto di rilevazione è affetto da nullità. Tuttavia, sino ad oggi, la Giurisprudenza ha sempre riguardato l’aspetto penale, non amministrativo. Ma cosa accade se, dopo aver eseguito l’alcoltest pur non avendo avvisato il conducente della propria facoltà di assistenza difensiva, il risultato della rilevazione è inferiore a 08 g/l e, dunque, si comminerebbe la sola sanzione amministrativa, non penale, prevista dal Codice della Strada? Si applica o meno la predetta disposizione del codice di procedura penale? Condividendo l’interpretazione proposta dall’Avv. Filippo Parisi il GdP di Rho (MI) investito della questione ha rilevato come l’atto di accertamento tecnico sia precedente, a monte, rispetto alla conoscenza della natura dell’illecito, se amministrativa o penale, pertanto se deve considerarsi nulla la rilevazione in sé, del tutto ininfluente è il suo esito: qualsivoglia risultato emerso dal test effettuato senza prima aver avvertito, e per iscritto, il conducente del suo diritto all’assistenza legale, è inutilizzabile, poiché si basa su un atto nullo. Così argomentando il Giudice di Pace ha annullato la sanzione.

Pubblicazione legale

Alcoltest: nulla anche la multa se è omesso l’avviso della facoltà di assistenza legale

Studio Cataldi

Come noto, l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. prevede l’obbligo delle forze dell’ordine di avvertire l’automobilista, prima di sottoporlo all’alcoltest, della sua facoltà di farsi assistere da un Avvocato durante la rilevazione. Se, a seguito della Cassazione Sezioni Unite Penali n. 5396/2015, in ambito penale è ormai pacifico che l’omesso avviso implichi la nullità dell’accertamento irripetibile, lo stesso non può dirsi qualora l’accertamento rilevi un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l e, pertanto, comporti una sanzione di tipo amministrativo. I precedenti giurisprudenziali in campo amministrativo sono pochi. Ora l'Ufficio del Giudice di Pace di Rho (MI), ha recentemente affermando che “indipendentemente dal fatto che la condotta posta in essere rientri nell’ambito amministrativo o penale l’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. deve essere dato … gli agenti avrebbero dovuto, pertanto, avvertire il ricorrente della facoltà di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p.”. In tal modo il Giudice, aderendo alla tesi della sottoscritta difesa, accoglieva il ricorso ed annullava il verbale impugnato.

Pubblicazione legale

Tribunale di Milano: L’errore nella scelta del rito Fornero comporta il rigetto del ricorso e non la conversione del rito

Studio Cataldi

L’Ordinanza in commento, emessa il 4 febbraio 2014 dal Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, risulta di grande interesse processuale e giurisprudenziale, poiché compone, sotto un duplice aspetto, un tema ampiamente dibattuto ed affatto univoco in Giurisprudenza. La questione investe infatti due differenti profili di grande rilevanza pratica: quali siano le conseguenze dell’errore di rito, vale a dire quale sarà la sorte – se la conversione del rito o il rigetto del ricorso – di un procedimento incardinato ai sensi del Rito Fornero, pur non sussistendo in capo al datore di lavoro il requisito dimensionale di cui all’art. 18 St. Lavoratori, e quale, invece, la sorte della domanda di tutela obbligatorio svolta – solo – in via subordinata all’interno del medesimo procedimento incardinato ai sensi del Rito Fornero. Il Tribunale, in accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate dal difensore della resistente Avv. Filippo Parisi, rilevato che “deve essere esclusa nel caso di specie l’applicabilità della tutela reintegratoria”, ha statuito che “deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto e, conseguentemente, si deve pronunciare il rigetto del ricorso stesso”. Riguardo la domanda di tutela obbligatoria avanzata dal ricorrente in via subordinata, inoltre, il Tribunale ha osservato che la stessa è “improponibile nella presente sede, posto che il ricorso proposto ... riguarda soltanto i licenziamenti assistiti da tutela reale; quella, appunto, considerata nel citato articolo 18”, rigettando così il ricorso e condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

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Lo studio

Studio Legale Senlima Law Group
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Castano Primo (MI)

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