Avvocato Filippo Parisi a Milano

Filippo Parisi

Avvocato d'Impresa e di Diritto del Lavoro


Informazioni generali

L'Avv. Filippo Parisi, laureatosi in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano nel 2006, è iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2009 ed ha svolto la pratica professionale presso primari studi legali di Milano nel settore del diritto d'Impresa e del Lavoro. Ha completato la propria formazione all'estero, dove ha perfezionato il proprio inglese giuridico e commerciale. Nel 2010 ha conseguito il titolo di Mediatore e Conciliatore Professionista. Dal 2018 è Socio AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani. Nel 2019 ha fondato lo Studio Legale Senlima Law Group in Milano. Dal 2022 è iscritto all'Albo dei Cassazionisti

Esperienza


Diritto commerciale e societario

Consolidata esperienza nel diritto societario e nel corporate governance, per affiancare l’imprenditore ed il management nelle diverse fasi della vita d’impresa, dalla costituzione di società di diritto italiano ed internazionale, con redazione di statuti e patti parasociali, alla gestione quotidiana dell’impresa, con assistenza e consulenza contrattuale e fiscale nella strutturazione di operazioni straordinarie, cessione, acquisizione ed affitto di azienda, appalti, consorzi e ATI, responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, sino all'assistenza e difesa giudiziale nel contenzioso tra imprese.


Diritto del lavoro

Assistenza nel diritto del lavoro e delle relazioni industriali, orientata sia all’amministrazione quotidiana del personale, sia alla realizzazione delle iniziative di direzione, riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, gestione delle fasi patologiche del rapporto di lavoro e nelle controversie di diritto del lavoro e previdenza, procedimenti disciplinari, licenziamenti collettivi, salute e sicurezza sul lavoro, contratti di lavoro per dirigenti e impiegati, rapporti di agenzia, trasferimenti d’azienda e outsourcing, patti restrittivi e di non concorrenza, negoziazioni e accordi transattivi nelle sedi protette.


Altre categorie:

Franchising, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Fallimento e proc. concorsuali, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Diritto civile, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto tributario, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Diritto internazionale ed europeo, Privacy e GDPR, Domiciliazioni.


Referenze

Pubblicazione legale

Sussiste trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. anche in caso di passaggio di solo personale, anche se non altamente specializzato

Studio Cataldi

L’art. 2112 cod. civ., in caso di cessione d’azienda, tutela il lavoratore dipendente dell’imprenditore cedente, garantendogli il diritto alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze cessionario. È pacifico in Giurisprudenza che, nell’ipotesi di cessione d’azienda avvenuta sostanzialmente ma non formalmente, il lavoratore escluso ha diritto di adire l’Autorità Giudiziaria per veder riconosciuta l’effettiva cessione d’azienda e l'applicazione della tutela richiamata. Tuttavia, l’indirizzo maggioritario delle pronunce giurisprudenziali sinora succedutesi ha tendenzialmente riconosciuto la sussistenza di un trasferimento d’azienda solo ove vi fosse stato un passaggio di beni strumentali tra l’imprenditore cedente e quello cessionario. La sentenza n. 264/2016 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 12.07.2016, qui commentata ed allegata, ha invece acutamente aderito alla più recente Giurisprudenza comunitaria, evidenziata dal Legale del ricorrente Avv. Filippo Parisi, ammettendo la possibilità della sussistenza di un trasferimento d’azienda anche laddove vi sia stato un passaggio di sola manodopera, senza dislocamento di materiali o beni strumentali e, ciò che rende ancor più innovativa la pronuncia, anche qualora l’attività svolta dai lavoratori trasferiti sia di semplice manovalanza e la manodopera non sia specializzata poiché, “considerata la tipologia di attività svolta e la semplicità della stessa, si ritiene che l’organizzazione dell’attività economica coincida prevalentemente con l’organizzazione dei lavoratori rispetto a quella dei beni da questi utilizzati per la fornitura dei servizi”.

Pubblicazione legale

Trasferimento d'azienda: in assenza di formale comunicazione scritta non si applicano le decadenze di cui al Collegato Lavoro

Studio Cataldi

La disposizione di cui all’art. 32, comma 4, lettera C), Legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), che stabilisce il duplice termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e di 180 giorni per l’impugnazione giudiziale del provvedimento di cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, con termine decorrente dalla data del trasferimento, si applica “solo in presenza di una formale comunicazione scritta … di modifica del rapporto nel caso di trasferimento d’azienda”.Pertanto qualora, come nel caso patrocinato dall’Avv. Filippo Parisi davanti al Tribunale di Busto Arsizio (Varese) e deciso con sentenza n. 264/2016 del 12 luglio 2016, sia controversa la sussistenza o meno di una procedura di trasferimento del ramo d’azienda, “nessun termine decadenziale può essere applicato alla fattispecie (analogamente a quanto avviene allorquando un lavoratore viene licenziato oralmente), e ciò né per quanto riguarda il termine di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale, né per il termine di 180 giorni per il deposito del ricorso”.

Pubblicazione legale

Tribunale di Milano: L’errore nella scelta del rito Fornero comporta il rigetto del ricorso e non la conversione del rito

Studio Cataldi

L’Ordinanza in commento, emessa il 4 febbraio 2014 dal Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, risulta di grande interesse processuale e giurisprudenziale, poiché compone, sotto un duplice aspetto, un tema ampiamente dibattuto ed affatto univoco in Giurisprudenza. La questione investe infatti due differenti profili di grande rilevanza pratica: quali siano le conseguenze dell’errore di rito, vale a dire quale sarà la sorte – se la conversione del rito o il rigetto del ricorso – di un procedimento incardinato ai sensi del Rito Fornero, pur non sussistendo in capo al datore di lavoro il requisito dimensionale di cui all’art. 18 St. Lavoratori, e quale, invece, la sorte della domanda di tutela obbligatorio svolta – solo – in via subordinata all’interno del medesimo procedimento incardinato ai sensi del Rito Fornero. Il Tribunale, in accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate dal difensore della resistente Avv. Filippo Parisi, rilevato che “deve essere esclusa nel caso di specie l’applicabilità della tutela reintegratoria”, ha statuito che “deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto e, conseguentemente, si deve pronunciare il rigetto del ricorso stesso”. Riguardo la domanda di tutela obbligatoria avanzata dal ricorrente in via subordinata, inoltre, il Tribunale ha osservato che la stessa è “improponibile nella presente sede, posto che il ricorso proposto ... riguarda soltanto i licenziamenti assistiti da tutela reale; quella, appunto, considerata nel citato articolo 18”, rigettando così il ricorso e condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

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Lo studio

Studio Legale Senlima Law Group
Piazzale Medaglie D'oro 1
Milano (MI)

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