Sentenza giudiziaria:
Questa è una delle vittorie a cui tengo maggiormente perché - da un lato - del tutto insperata e - dall'altro lato - frutto esclusivo di un'eccezione che definisco "illuminata" senza alcuna presunzione.
La società cliente era stata (erroneamente) convenuta in un giudizio da un soggetto che lamentava il mancato pagamento del prezzo pattuito per l'esecuzione di alcuni lavori edili, però si accorgeva della notifica dell'atto introduttivo (avvenuta a mezzo pec) solo ad istruttoria già ampiamente avviata, decorsi quindi i termini per formulare pressoché ogni eccezione nonché per formulare istanze istruttorie.
Nel quadro sopra descritto, vi era una sola possibilità di dimostrare l'estraneità della cliente rispetto all'oggetto del giudizio e, cioè la sua carenza di legittimazione passiva: deferire il giuramento decisorio (la cui istanza può essere proposta in ogni fase e grado del procedimento) a parte attrice su alcuni capitoli attentamente articolati, funzionali a far emergere l'errore commesso dalla stessa parte attrice nell'individuazione della sua controparte processuale.
Il Giudice, preso atto delle difese svolte, ha quindi deferito il giuramento di parte attrice che, per non incorrere in una responsabilità di natura penale, non ha potuto che ammettere che il rapporto giuridico da cui originava la sua pretesa era stato intrattenuto con un soggetto diverso da quello citato in giudizio.