Sentenza giudiziaria:
La società cliente veniva convenuta in un procedimento volto ad ottenere la revocatoria della compravendita di un immobile da essa venduto ad un soggetto terzo. Nell'interesse della cliente venivano svolte svariate eccezioni tese a dimostrare l'infondatezza e/o inammissibilità della pretesa attorea, tra le quali in primo luogo l'eccezione di omessa allegazione dei fatti costitutivi di tale pretesa.
Il Tribunale ha quindi respinto la domanda di parte attrice proprio in forza dell'anzidetta eccezione.