La Cassazione su crisi di liquidità e omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

Scritto da: Fiorenza Oriana - Diritto penale contemporaneo




Pubblicazione legale: Con la sentenza commentata nella presente nota, la Cassazione torna a pronunciarsi sulla tormentata fattispecie delittuosa dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, prevista dall’art. 2, comma 1-bis del d.l. 463 del 1983, convertito in legge n. 683 del 1983, annullando la condanna emessa dal Tribunale di Piacenza e confermata dalla Corte d’Appello di Bologna nei confronti del legale rappresentante di una s.a.s., il quale, a causa di un'improvvisa crisi aziendale, non aveva versato le ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti nell’anno 2013, per l’ammontare complessivo di circa 15.600 euro. La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto di non aderire alla ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali avrebbero condannato l'imprenditore senza argomentare adeguatamente circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato, in quanto non avrebbero tenuto conto della grave crisi economica e finanziaria che aveva colpito la società e delle conseguenti condotte – quali quelle di contrarre mutui e ipoteche sui propri beni personali – poste in essere dall’imputato al fine di adempiere il debito tributario. La pronuncia in oggetto accoglie, quindi, il ricorso proposto avverso la sentenza di appello dall'imprenditore, stabilendo che quest’ultimo può invocare, quale causa di esclusione della responsabilità penale, l’assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, qualora dimostri rigorosamente sia la non imputabilità, a se medesimo, della crisi economica che ha improvvisamente investito l’azienda, sia l’impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale.

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Fiorenza Oriana

Avvocato penalista




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