CHE COSA E’ IL GRATUITO PATROCINIO
 
 - Garantisce il diritto di difesa e quindi il diritto di farsi 
assistere da un avvocato, iscritto in apposite liste e il cui onorario 
sia a carico dello Stato, in capo a persone che:
 -  non abbiano mezzi adeguati;
 -  si trovano in condizioni economiche precarie;
 -  non possano provvedere in maniera autonoma al pagamento delle spese giudiziali. 
 
  - E’ previsto per:
  - i processi civili
 - i processi penali
 - i processi tributari
 - processi amministrativi.
   
  CHI HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO
  Hanno diritto al gratuito patrocinio:
 -  tutti I cittadini italiani;
 -  gli apolidi (cioè coloro che sono privi di cittadinanza);
 -  gli enti o le associazioni senza fini di lucro che non esercitano attività economiche;
 -  gli stranieri con regolare permesso di soggiorno.
 -  chi possiede un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
   
 
 Nel caso in cui vi siano conviventi, l’ammontare del reddito è dato 
dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare. 
  CHI NON HA DIRITTO AL GRATUITO PATROCINIO
  E’ escluso dal gratuito patrocinio:                        
  nei giudizi penali:
 -  chi è indagato, imputato o condannato per reati di evasione fiscale:
 -  chi è difeso da più di un avvocato;
 
  negli altri giudizi:
 -  chi sostiene ragioni manifestamente infondate;
 -  chi intenti una causa per cession di crediti.
 
  Il giudice può revocare il gratuito patrocinio anche dopo che lo stesso è stato ammesso.
   
  COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO IN SEDE CIVILE
 -  Presentare personalmente una domanda (il modulo si trova presso le segreterie dei Consigli dell’Ordine) 
-  in triplice copia
 -  in carta semplice
 -  oppure tramite racc. A/R.
 -  sottoscritta  dall'interessato a pena di inammissibilità
 -  autenticata dal difensore
 -  da presentare/inviare alla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
 
  
   
  COME SI OTTIENE IL GRATUITO PATROCINIO IN SEDE PENALE
 -  Presentare personalmente una domanda (v. modello) 
-  sottoscritta  dall'interessato a pena di inammissibilità e autenticata dal difensore
 -  o dal difensore (anche in udienza)
 -  oppure tramite racc. A/R.
 -  da presentare/inviare all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.
   
  
  - La domanda viene valutata dal magistrato il quale, con decreto motivato, può:
 -  dichiararla inammissibile
 -  ammetterla
 -  rigettarla.
   
 
 Contro il rigetto, l'interessato può proporre ricorso, entro venti 
giorni dalla conoscenza dello stesso, davanti al presidente del 
tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il 
magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
  A CHI RIVOLGERSI
  Per la domanda di gratuito patrocinio in sede civile: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati