Sentenza giudiziaria:
"la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un' entrata di diritto privato, per gli effetti degli artt. 17 e 21 del d. lgs. 46/1999, può essere riscossa mediante ruolo soltanto quando risulti da titolo avente efficacia di titolo esecutivo, precedentemente notificato al contribuente e da questo ultimo non impugnato o opposto infruttuosamente. Nel caso in questione, il Tribunale di Nocera inferiore, accogliendo le ragioni della società opponente, dopo aver verificato che nè l'esattore , nè il comune di Cava de' Tirreni avevano prodotto un titolo esecutivo legittimante la iscrizione a ruolo, ha annullato la intimazione di pagamento impugnata relativamente alla presupposta cartella, di pagamento relativa a canoni idrici, do € 17,930,98.La sentenza è passata in giudicato tra le parti.