Avvocato Francesca Marchini a Milano

Francesca Marchini

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Nuova Direttiva Whistleblowing e normativa recente italiana

Scritto da: Francesca Marchini - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Nuova Direttiva Whistleblowing e normativa recente italiana

 

Il Parlamento europeo, il 16 aprile 2019, ha approvato a larga maggioranza la Direttiva che detta le nuove regole in materia di whistleblowing (“DWB”), a tutela degli informatori che rivelano le violazioni del diritto comunitario in molteplici settori, tra cui: appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggio di denaro, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, sicurezza nucleare, salute pubblica, protezione dei consumatori e dei dati.[1]

Obiettivo dichiarato della DWB è garantire una protezione “equilibrata ed efficiente agli informatori” a livello UE ed internazionale, attraverso la previsione di norme minime comuni. Secondo il legislatore europeo infatti i contenuti delle segnalazioni rappresentano informazioni importanti a supporto dei sistemi di contrasto all’illecito domestico ed internazionale. E quindi strumenti di rafforzamento dei principi di trasparenza e responsabilità nella gestione dell’attività dell’organizzazione e a tutela del mercato, di cui il canale di segnalazione rappresenta uno strumento e quindi un servizio strategico all’interno della stessa azienda. Il WB è inteso come uno strumento di esercizio del diritto di libertà di espressione e di manifestazione del pensiero[2] dell’individuo ed al contempo un servizio, messo a disposizione della azienda ai soggetti che operano al suo interno, o in nome e per conto di essa e ai suoi stakeholders, al fine di autotutelarsi dalla perpetrazione di illeciti, preservandone altresì il mercato di riferimento. Caratteristiche necessarie a garantire l’efficienza dei canali di segnalazione sono la riservatezza e la sicurezza di questi ultimi. Questi requisiti trovano riscontro nel fondamento della disciplina della Direttiva che è costituito dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo in materia di libertà di espressione e informazione, nonché dai principi elaborati dal Consiglio d’Europa nella Raccomandazione 2014 sulla Protezione degli Informatori. Quindi chi si deve proteggere? Meritevole di protezione è esclusivamente il segnalante che “ritenga ragionevolmente, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispone al momento della segnalazione, che i fatti segnalati sono veri. Nessuna protezione giuridica specifica viene pertanto accordata “a coloro che segnalano scientemente e deliberatamente informazioni errate e fuorvianti”.

In Italia la disciplina del WB vede la formulazione di recenti normative in materia, sia nel settore privato che nel pubblico. L’art. 1, comma 51, legge n. 190/2012, in relazione al D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", introduce l’articolo 54-bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"; la Legge 179 del 2017 inserisce il WB nel cd. MOG del D.Lgs. 231/2001 (“DLgs 231”). In particolare, con riferimento a questa seconda fonte normativa, si segnalano le decisive modifiche apportate all’art. 6 del DLgs 231, con l’inserimento di 3 nuovi commi che prevedono: i) uno o più canali che consentano ai soggetti “segnalatori” di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del predetto DLgs. 231, a tutela dell’integrità dell’ente; ii) la garanzia nel canale della riservatezza dell’identità del segnalante; iii) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante; iv) la previsione nel sistema disciplinare di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate. Risultano evidenti le assonanze della normativa domestica con la DWB.



[1] La disciplina è stata decisa a valle delle risultanze di uno studio effettuato nel 2017 per conto della Commissione Europea, che ha dimostrato che la assenza di una adeguata tutela degli informatori nell’ambito degli appalti pubblici appalti pubblici ha comportato una perdita di circa dieci miliardi di euro all'anno.

[2] Così come tutelati dall’art. 11 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.


Avv. Francesca Marchini - Esperto in materia di gestione dei rischi legali e compliance

Sono Francesca Marchini e gestisco da circa 30 anni rischi legali e compliance nelle aziende e nelle banche (negoziazione contratti, Privacy:sistemi di adeguamento, Modelli 231/01, Modellazione di sistemi di controllo interno, Iso 37001 Anticorruzione). Opero in proprio e il focus è da anni nella attività di consulenza. Sono formatrice qualificata in materia di Privacy, DPO, Auditor Accredia Iso 37001, OdV Specialist. La mia visione è: valorizzare la governance e la compliance delle aziende, riducendo i rischi collegati a comportamenti non leciti, o non opportuni che possono generare perdite economiche, reputazionali e di immagine.




Francesca Marchini

Esperienza


Diritto civile

Ho seguito per i primi 7 anni della mia attività presso studi legali ho seguito varie attività: gestione contenzioso assicurativo, gestione di decine di separazioni e negoziazioni pre-separazioni e pre-contenziosi in materia di diritto d'autore. Da oltre 3 anni seguo realtà della moda per la gestione della contrattualistica per realizzazione fiere in tutto il mondo


Privacy e GDPR

Sono specializzata nel fornire assistenza per la creazione di modelli organizzativi interni di adeguamento alla Privacy secondo i dettami della nuova normativa europea. L'assistenza di numerosi clienti ad oggi di varie categorie di business mi conferma che questa attività costituisce ed è largamente riconosciuta come una valore aggiunto di efficientamento della attività di impresa (più chiarezza nei ruoli interni, gestione integrata della documentazione, maggiore consapevolezza del management, abbassamento del rischio violazione normativa Privacy, maggiore percezione della cultura della legalità ).


Diritto bancario e finanziario

Ho gestito per oltre 10 anni di contratti di erogazione di servizi di investimento e finanziari,attività di precontenzioso e supporto per le strategie di azioni di contenzioso. Ho gestito nel periodo caldo dei crack finanziari Parmalat, e dei default Argentina, e dei derivati decine di precontenziosi con istitui finanziari e con alcuni clienti retail, nonchè le modifiche deei contratti negoziazione titoli


Altre categorie:

Diritto internazionale ed europeo.


Referenze

Pubblicazione legale

Prevenzione della corruzione: 2 anni di applicazione della norma

U&C Unificazione e Certificazione la rivista della normazione tecnica Settembre 2019

Si parla degli impatti positivi sul mercato delle imprese della nuova normativa internazionale ISO 37001 in materia di anticorruzione

Pubblicazione legale

Crisi di impresa e assetti organizzativi: azioni opportune

Pubblicato su IUSTLAB

Crisi di impresa e assetti organizzativi: azioni opportune Contenuto e obiettivi norma Il DLgs. 12.1.19 n. 14, emanato in attuazione della L. 19.10.2017, ha introdotto nel nostro ordinamento il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (“ Ccii ”), che si sostanzia in una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, che passa da una significativa modifica del Codice Civile. I termini di entrata in vigore sono stati rinviati per effetto del Corona Virus dall’art. 11 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 « le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15, relative all’obbligo di segnalazione, si applicano a decorrere dal 15 febbraio 2021 ». Il Ccii, che si adegua ad iniziative analoghe di altri paesi europei, ha identificato, inter alia, strumenti per anticipare l’emersione della crisi delle imprese, nonché per limitarne la portata. L’obiettivo dichiarato è infatti evitare che il ritardo nel percepire i segnali di crisi di un’impresa possa poi condurre ad uno stato di non ritorno e, si aggiunge, a potenziale rischio virale sui mercati. Interventi per gestire la crisi di impresa La nuova disciplina ha individuato una serie di fronti di intervento, riassumibili in:  revisione e razionalizzazione della disciplina legata alla crisi e all’insolvenza, attraverso la formulazione di una normativa unitaria che sostituisse l’attuale Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)  l’identificazione di nuovi obblighi per gli imprenditori di dotarsi di strumenti operativi efficienti e di un assetto organizzativo adeguato, vedere art.375, per la identificazione delle situazioni di crisi e l’adozione tempestiva delle opportune iniziative [1]  l’avvio del processo di ristrutturazione nella fase iniziale della crisi per salvaguardare la continuità operativa delle imprese  delega del processo di gestione della crisi agli Organismi di Gestione della Crisi dell’Impresa (OCRI). Azioni opportune ai fini del riassetto organizzativo per la prevenzione del rischio di crisi di impresa Con riferimento al punto chiave dell’adozione di assetti organizzativi atti a prevenire la crisi di impresa, in schema una sintesi delle primarie tipologie di intervento a livello strategico e di Compliance. 1) Organigramma chiaro e aggiornato 2) Implementazione di sistemi di controlli di linea e di secondo e terzo livello adeguati 3) schede mansioni chiare e deleghe interne trasparenti 4) Formazione di settore aggiornata e diffusa organigramma e [1] “ Art. 375 del Ccii “Assetti organizzativi dell’impresa 1. La rubrica dell’articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell’impresa». 2 All’articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Esperienza di lavoro

Consulente legale e compliance - Opero in proprio

Dal 10/1992 - lavoro attualmente qui

- Sono un avvocato che da circa 30 anni si occupa di gestione del rischio legale e compliance. - Ho iniziato negli studi legali a Roma dove sono stata per circa 7 anni, poi continuato come responsabile legale e compliance di banche (di investimento e retail) per circa 12 anni, e proseguito successivamente come Direttore Generale nel non profit svolgendo un’intensa attività di relazioni istituzionali nel mondo del fotovoltaico per altri 3 anni. - In ultimo da circa 7 anni sono freelance in ambito di consulenza e formazione di gestione del rischio legale e compliance per banche e aziende. Il focus della mia attività degli ultimi 3 anni è proprio sulle aziende, che supporto sia in termini di governance che di modellazione di sistemi di controllo per proteggerne il valore attraverso una sana e consapevole valutazione dei rischi di mia competenza. - Ho avuto esperienza di docenza universitaria a contratto per 3 anni presso l’Università di Macerata, Dipartimento di Economia, cattedra di Gestione dei rischi; da questa esperienza confermo che la nostra gioventù ha bisogno di docenti che abbiano anche esperienze interne alle aziende per poter insegnare in modo concreto cosa significhi gestire i rischi compliance ai professionisti di domani. - Ho conseguito il Premio come secondo studio legale mondo (di cui ero responsabile) nel 2008 presso Barclays Milano, Ero nel gruppo Talenti del Gruppo Impresa fino al 2007

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