Avvocato Francesca Moriero a Genova

Francesca Moriero

Avvocato civilista e divorzista

Informazioni generali

L'avvocato Moriero opera nel settore del diritto civile , prevalentemente famiglia ( separazioni e divorzi) , nonché fornisce assistenza giudiziale e stragiudiziale nel settore del diritto commerciale, societario e bancario da oltre 20 anni. In particolare ha prestato assistenza a società e medie imprese trattando tutte le problematiche che alle stesse si presentano. Altresì ha prestato assistenza nell'ambito del diritto di famiglia.

Esperienza


Diritto di famiglia

Nel corso della mia attività che svolgo da numerosi anni, ho seguito numerose separazioni e divorzi, nonché altre procedure davanti al Tribunale dei minori e Giudice tutelare...............,........


Separazione

Ho seguito numerose pratiche di separazione e/o modifica delle condizioni di separazione. La materia presenta alcune problematiche che è necessario approfondire caso per caso, per questo è necessario avere un rapporto diretto con il cliente ed instaurare una buona comunicazione con il medesimo.ccccccc


Eredità e successioni

Ho seguito molte pratiche di rinuncia di eredità anche con minori , questioni testamentarie, divisioni.


Altre categorie

Unioni civili, Divorzio, Diritto civile, Diritto commerciale e societario, Diritto bancario e finanziario, Usura, Risarcimento danni, Incapacità giuridica, Fallimento e proc. concorsuali, Contratti, Incidenti stradali, Brevetti, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Proprietà intellettuale, Investimenti, Recupero crediti, Pignoramento, Multe e contravvenzioni, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Modifica delle condizioni di separazione

N.1765 2022

Il mio assistito chiedeva la modifica delle condizioni relativamente alla parte riguardante le visite dei figli minori al padre ed un particolare chiedeva il pernotto dei bambini nei giorni infrasettimanali di sua spettanza. Questa richiesta veniva giustificata dal fatto che i bambini non più piccolissimi , avevano orari diversi dai precedenti e uscendo dalle attività sportive in orari serali non avrebbero potuto più trascorrere la serata con il papà. La sentenza ha permesso il pernotto, concedendo al padre di poter continuare a vedere i figli anche nei giorni infrasettimanali stabiliti superando così l ' ostilità della mamma che non aveva voluto concedere il pernotto.

Esperienza di lavoro

Avvocato - AVV. Francesca Moriero

Dal 1/1998 al 1/2024

Ho seguito numerosi casi di divorzio che sono stati definiti in sede di negoziazione assistita, che ha reso la procedura più semplice e spedita.

Sentenza giudiziaria

Accordo stragiudiziale tra ex coniugi

Tribunale Cassino del 13.02.25

DIRITTO PENALE - Idoneità degli accordi transattivi a scriminare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (Cp articoli 81, 570 e 570 bis) DIRITTO PENALE - Idoneità degli accordi transattivi a scriminare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (Cp articoli 81, 570 e 570 bis) Gli accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale tra i coniugi, sebbene non siano trasfusi nella sentenza di separazione o divorzio, possono ritenersi idonei a scriminare il reato di cui all’articolo 570 bis c.p., se non contrari all’ordine pubblico o all’interesse dei beneficiari dell’assegno di mantenimento. In tal caso, le intese raggiunte sono idonee a produrre autonomi effetti obbligatori tra le parti e costituiscono una scriminante all’ipotesi delittuosa dell’articolo 570 bis c.p. se l’imputato (come nel caso di specie) ha conformato la sua condotta adempiendo agli accordi intercorsi con l’ex coniuge. In ordine al reato di cui all’articolo 570 c.p., la condotta pregressa accertata in dibattimento conserva necessariamente la propria connotazione di antigiuridicità, ma l’indiscusso adempimento, provato con la produzione documentale in atti, ancorché tardivo, anche del debito arretrato, ha sostanzialmente neutralizzato, quanto meno, il nocumento patrimoniale provocato dal reato, e tale comportamento post delictum può essere comunque tenuto in considerazione perché elide in gran parte l’antigiuridicità della condotta. Tribunale Cassino, penale, sentenza, 2 maggio 2025 n. 243 – Giudice Alessio IL TRIBUNALE DI CASSINO in sede penale in composizione monocratica nella persona del DOTT. GIORGIO ALESSIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa penale di primo grado contro: S.S., nato a M. (L.) il (...), ivi residente in via P.C. n. 109, ma di fatto domiciliato a M. (L.) frazione M., alla via A. n. 1158; Ass.to e difeso di fiducia dall'avv…., del Foro di S. M. Capua Vetere. libero, assente imputato: in ordine al reato di cui agli artt. 81, 570 co.1 e 2 in relazione all'art. 570 bis c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, violava gli obblighi di assistenza familiare, facendo mancare i mezzi di sussistenza alla moglie C.P. e ai figli V. (n. il (...)) e C. (n. il (...) - minore); omettendo di versare regolarmente, l'assegno mensile di mantenimento di Euro 800,00 dal mese di luglio del 2015, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ecc.), posto a suo carico dal giudice civile nell'ambito della causa di separazione personale, con Provv. del 25 novembre 2011 R.G. 4708/2011 del Tribunale di Latina. Accertato in …(LT) dal mese di luglio 2015 e tuttora perdurante. - con l'intervento del P.M.: VPO Dr. ssa D. Conte Svolgimento del processo In seguito a decreto di citazione del 15.04.22, emesso dal P.M. presso il Tribunale di Cassino, …era tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe ascritto. Alla prima udienza del 25.01.23, di fronte ad altro Giudice, regolare la notifica all'imputato dichiarato assente preliminarmente rigettata un'eccezione della difesa (cfr. verb. ud.), aperto il dibattimento ed ammesse le prove si rinviava all'udienza del 11.10.23, assente la teste del PM p.o., non regolarmente citata, si rinviava al 13.12.23, rinviata per eccessivo carico di ruolo ed ora tarda all'udienza del 24.04.24, escussa la p.o. C.P., all'esito, il PM dichiarava di rinunciare all'altro suo teste di lista M.V., il Tribunale, revocata l'ordinanza ammissiva, rinviava al 26.06.24, la difesa depositava documentazione inerente a pagamenti dell'imputato ancora in esecuzione per definire la posizione debitoria con la ex-coniuge, chiedeva termine fino a gennaio 2025 con sospensione dei termini prescrizionali per trattative in corso e per depositare ulteriore documentazione relativa ad accordo transattivo non ancora disponibile, sentito il PM che nulla osservava, il Tribunale accoglieva l'istanza e rinviava, con sospensione dei termini prescrizionali per l'intero periodo, al 13.02.25, sul ruolo di questo giudicante come da disposizioni tabellari, rinnovati gli atti del dibattimento in assenza di nuove richieste delle parti, il difensore rappresentava che l'imputato aveva ottemperato all'intero pagamento versando anche di tutto il pregresso, con estinzione della procedura esecutiva e depositava la relativa documentazione, assente l'imputato, nessuna lista testi della difesa, chiusa l'istruttoria dibattimentale le parti concludevano rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate e il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, decideva come da dispositivo in atti. Motivi della decisione All'esito dell'istruttoria dibattimentale espletata, va pronunciata sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 cpv c.p.p., perché il fatto non costituisce reato. Non integra pienamente il delitto previsto dall'art. 570, comma 1 e 2, in relazione all'art. 570 bis c.p., così come contestato, l'omesso versamento di somme stabilite dal giudice, quando l'imputato abbia fornito prova che ha ottemperato, seppur tardivamente, versando tutte le somme che ancora doveva quale mantenimento per il coniuge ed i figli. La p.o. C.P. nella sua testimonianza riferiva un rapporto conflittuale con l'ex coniuge e delle varie vicissitudini vissute dopo la separazione, anche in ordine alla situazione relativa alla casa coniugale, nella quale comunque era rientrata nel 2015, circostanze comunque antecedenti ai fatti per cui è causa, precisando che il coniuge aveva versato negli anni il mantenimento in maniera irregolare e quasi mai per l'intera somma imposta dal provvedimento di separazione; riferiva inoltre che si era occupato poco o nulla della vita sociale dei figli e non aveva quasi mai versato quanto dovuto per le spese straordinarie. Concludeva, precisando che nel 2022 il tribunale aveva revocato ogni statuizione in ordine al mantenimento, sia per lei, che aveva un'attività lavorativa sia per i figli considerata la loro maggiore e la loro attività lavorativa. (cfr. trascr. ud. 24.04.24) I mezzi di sussistenza sono gli strumenti destinati a far fronte alle esigenze minime di vita (per esempio: cibo, alloggio, riscaldamento) di coloro che ne hanno diritto, strumenti che non vanno confusi, almeno concettualmente, con il mantenimento e con il relativo assegno, disposto nel giudizio civile in applicazione degli artt. 155 e 156 cod. civ.. Ne deriva il principio di diritto secondo cui in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), in caso di separazione dei coniugi, è necessario distinguere tra assegno stabilito dal giudice civile e mezzi di sussistenza, essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla valutazione del giudice civile. Invero, la nozione di mezzi di sussistenza comprende solo ciò che è necessario per la sopravvivenza dei familiari dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto avviene. Pertanto, nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato dell'assegno stabilito in sede civile, il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all'art. 570 c.p., deve accertare se per effetto di tale condotta siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza. L'ipotesi di reato si realizza infatti solo se sussistono da una parte lo stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e dall'altra la concreta capacità economica dell'obbligato a fornirglieli. L'accertamento del secondo presupposto non può essere meno rigoroso rispetto a quello del primo poiché solo la prova certa di tale capacità - o del fatto che essa sia venuta meno per una volontaria determinazione del colpevole - può giustificare un'affermazione di responsabilità penale. Del resto, il principio è pacifico tanto da essere stato più volte ribadito dalla Suprema Corte che ha sostenuto che l'unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori od inabili a questi affidati, si realizza allorché l'omissione totale o parziale del versamento faccia mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell'assegno. L'accertamento rilevante per integrare la fattispecie incriminatrice richiede quindi la verifica che la condizione economica dell'interessato consentisse l'adempimento, condizione necessaria al fine di ricondurre il mancato adempimento alla volontà di disconoscere i vincoli di assistenza materiale e morale sussistenti, sia pure in forma attenuata, durante il periodo di separazione. (Cass. Sez.VI pen, Sent. n. 52393/2014)

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