Pubblicazione legale:
IL CONTRATTO DI
LOCAZIONE È NULLO SE NON È STATO REGISTRATO.
La Cassazione adotta la linea dura in materia di nullità del contratto
di locazione
La terza sezione della Cassazione Civile, con la sentenza n.
25503 pubblicata in data 13.12.2016, prende finalmente posizione in merito
all’applicazione dell’art. 1 c. 346 della L. 311 del 2004[1]
in materia di nullità del contratto di locazione nel caso in cui non sia stato
regolarmente registrato.
I supremi Giudici, infatti,
cassando una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, stabiliscono i principi
cui attenersi quando il contratto di locazione non sia stato registrato:
“a) Il contratto di locazione non registrato è nullo ai sensi dell’art.
1, comma 346, della L 30.12.2004 n. 311;
b) la prestazione compiuta in esecuzione d’un contratto nullo
costituisce un indebito oggettivo, regolato dall’art. 2033 c.c., e non
dall’art. 1458 c.c.; l’eventuale irripetibilità di quella prestazione potrà
attribuire al solvens, ricorrendone i presupposti, il diritto al risarcimento
del danno ex art. 2043 c.c., od al pagamento dell’ingiustificato arricchimento
ex art. 2041 c.c.”
L’interpretazione della dottrina
e della giurisprudenza, con riferimento all’applicazione del citato articolo 1,
oscillava tra un’applicazione restrittiva della norma (nullità del contratto) e
una meno rigorosa, la quale considerando l’obbligo di registrazione un
adempimento puramente fiscale, non faceva derivare dalla violazione del
precetto una nullità del contratto di locazione.
La sentenza della Cassazione,
invece, si attiene ad una interpretazione puramente letterale del disposto
normativo e, confortata autorevolmente dalla pronuncia della Corte
Costituzionale del 2007[2],
sancisce in maniera ferma e decisa la nullità del contratto di locazione in caso
di mancata registrazione dello stesso, sul presupposto, mutuato dalla
richiamata pronuncia della Corte Costituzionale, che la norma di cui si discute
ha natura di “norma imperativa” e, in
quanto tale, la sua violazione comporta inevitabilmente la declaratoria di
nullità in essa prevista.
Altro
aspetto rilevante, trattato dalla pronuncia in esame, concerne la natura della
nullità del contratto di locazione il quale, pur essendo un contratto di
durata, non ha comunque prodotto i suoi effetti “perché il rapporto si è svolto
di fatto”. Si legge nella sentenza in esame: “Infatti le ipotesi in cui il legislatore attribuisce rilievo giuridico
allo svolgersi d'un rapporto contrattuale nullo (come nel caso del lavoro
dipendente di fatto) sono eccezionali.”
Poiché,
dunque, i contratti di locazione non rientrano espressamente in tale “genus”, mancando qualsiasi norma che
dia rilievo ad un rapporto di fatto anche quando il contratto di locazione è
nullo, quest’ultimo non produce alcun effetto tra le parti.
Dalla
sanzione di nullità deriva, conseguentemente, la necessità di individuare in
maniera puntuale le norme da applicare nel caso in cui il locatore volesse
ottenere ristoro da parte di chi ha occupato il suo immobile senza titolo
(essendo il contratto di locazione nullo perché non registrato). Dalla sentenza
in questione (sub lett. b) ricava, infatti, che nei casi in questione non trova
applicazione l’art. 1458 c.c., ma gli artt. 2033, 2043 o 20141 c.c.
[1] L.
N. 311 DEL 30.12.2004 ART. 1 C. 346. I contratti di locazione, o che
comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari
ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati
[2]
Ordinanza
05 dicembre 2007 n. 420