Pubblicazione legale:
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23397 del
17.11.2016, dirimendo una questione attinente all’applicabilità o meno
dell’art. 2953 c.c.[1] ai provvedimenti non aventi
carattere giurisdizionale, finalmente eliminano ogni dubbio sul periodo
prescrizionale da applicare in molteplici fattispecie attinenti a fatti di
grande attualità
La decisione in commento riveste particolare importanza nei rapporti
tra cittadini ed enti previdenziali, statali e, in genere, territoriali.
Infatti la Suprema Corte ha stabilito che, anche se l’utente non
impugna o, comunque, non si oppone ad una cartella esattoriale (o ad un atto
finalizzato al recupero coattivo del credito), il periodo di prescrizione
relativo alla pretesa fatta valere nei confronti del contribuente, non si
“converte” nel termine ordinario di dieci anni, ma rimane quello stabilito
dalla legge per il singolo credito di cui si tratta.
In sostanza, se un cittadino riceve una cartella esattoriale
relativa ad un credito vantato da un Ente, come un tributo o un canone idrico, e
non impugna tale cartella o non si oppone ad essa, il termine di prescrizione
rimane quello previsto per il singolo credito. Se ad esempio, viene notificata
una cartella esattoriale relativa ad un credito che si prescrive con il decorso
di 5 anni, tale periodo di prescrizione non diventa di dieci anni (termine
ordinario di prescrizione) se la cartella non dovesse essere impugnata, bensì,
rimane ferma la prescrizione di 5 anni.
Infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza in
commento - mettendo fine ai dubbi derivati da contrastanti decisioni della
stessa Corte, susseguitesi negli anni,- stabilisce che: “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare
un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva
produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma
non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di
prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai
sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con
riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo
o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero
di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie,
nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti
locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme
tributarie o amministrative e così via.”
Dunque, per potersi applicare l’art. 2953 c.c., in virtù del quale
la prescrizione (breve) si converte in quella ordinaria (10 anni), deve
necessariamente intervenire una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato:
sentenza, decreto ingiuntivo non opposto ecc..
Bovalino 28 novembre 2016
[1] Art. 2953. Effetti del giudicato sulle prescrizioni
brevi.
I diritti per i
quali la legge stabilisce una prescrizione piu' breve di dieci anni, quando
riguardo ad essi e' intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si
prescrivono con il decorso di dieci anni