Pubblicazione legale:
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 23397 del 17.11.2016, dirimendo una questione attinente all’applicabilità o meno dell’art. 2953 c.c.[1] ai provvedimenti non aventi carattere giurisdizionale, finalmente eliminano ogni dubbio sul periodo prescrizionale da applicare in molteplici fattispecie attinenti a fatti di grande attualità
La decisione in commento riveste particolare importanza nei rapporti tra cittadini ed enti previdenziali, statali e, in genere, territoriali.
Infatti la Suprema Corte ha stabilito che, anche se l’utente non impugna o, comunque, non si oppone ad una cartella esattoriale (o ad un atto finalizzato al recupero coattivo del credito), il periodo di prescrizione relativo alla pretesa fatta valere nei confronti del contribuente, non si “converte” nel termine ordinario di dieci anni, ma rimane quello stabilito dalla legge per il singolo credito di cui si tratta.
In sostanza, se un cittadino riceve una cartella esattoriale relativa ad un credito vantato da un Ente, come un tributo o un canone idrico, e non impugna tale cartella o non si oppone ad essa, il termine di prescrizione rimane quello previsto per il singolo credito. Se ad esempio, viene notificata una cartella esattoriale relativa ad un credito che si prescrive con il decorso di 5 anni, tale periodo di prescrizione non diventa di dieci anni (termine ordinario di prescrizione) se la cartella non dovesse essere impugnata, bensì, rimane ferma la prescrizione di 5 anni.
Infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza in commento - mettendo fine ai dubbi derivati da contrastanti decisioni della stessa Corte, susseguitesi negli anni,- stabilisce che: “la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.”
Dunque, per potersi applicare l’art. 2953 c.c., in virtù del quale la prescrizione (breve) si converte in quella ordinaria (10 anni), deve necessariamente intervenire una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato: sentenza, decreto ingiuntivo non opposto ecc..
Bovalino 28 novembre 2016
[1] Art. 2953. Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione piu' breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e' intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni
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