Pubblicazione legale:
Il Tribunale di xxx, il 22.3.1993, condanna, da una parte, la Cooperativa Edilizia Alfa (dante causa del Condominio Beta per quanto attiene una problematica relativa allo scolo delle acque) ad eliminare il terrazzo realizzato in aderenza alla parte tergale del fabbricato dei Sig.ri Rossi; ad eliminare le inferriate e grate poste alle finestre dell’immobile dei Sig.ri Rossi; ad eliminare lo scolo delle acque pluviali sul tetto dell’edificio di proprietà Sig.ri Rossi; Il Tribunale di xxx con la stessa sentenza, condanna i Sig.ri Rossi a demolire la gronda nella parte in cui invade la proprietà del Condominio Beta.
Ad oggi, non è stata data esecuzione a nessuna delle suddette decisioni giudiziali contenute nella sentenza del 22.3.1993.
Per quanto attiene ciò che compete il Condominio Beta, solo nel 2005, per la prima volta, i Sig.ri Rossi per il tramite del proprio legale, reclamano, tramite lettera raccomandata, l’eliminazione dello scarico delle acque pluviali dal tetto di loro proprietà.
Ebbene, la richiesta del legale dei Sig.ri Rossi giunge oltre i dieci anni previsti dalla Legge per far valere un diritto scaturiente da sentenza e dunque viene considerata, ed è da considerarsi, inammissibile.
Ed infatti, il legale del Condominio Beta eccepisce l'avvenuta prescrizione del diritto azionato con la sentenza, in quanto, lo si ripete, il termine di prescrizione per i diritti che trovano fondamento in una sentenza è di 10 anni.
Tuttavia va considerato che il diritto di proprietà, e tutte le facoltà e i diritti ad esso accessori, sono imprescrittibili in applicazione del principio per cui "in facultativis non datur praescriptio".
Questo significa che, nel caso di specie, i Sig.ri Rossi, se da un lato non possono piu' avvalersi della sentenza del 1993, potrebbero però agire nuovamente a tutela del proprio diritto, codificato all’art. 908 del Codice Civile, a non vedersi scaricare le acque pluviali sul proprio fondo.
E’ vero anche tuttavia che, come afferma l’art. 948 ultimo comma del Codice Civile: “L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione”.
Ciò potrebbe significare che i Sig.ri Rossi avrebbero perso la possibilità di ottenere una nuova sentenza che condanni il Condominio ad eliminare lo scolo se e solo se nel frattempo il Condominio, per effetto dell'inerzia dei Sig.ri Rossi e del tempo trascorso, avesse acquisito per usucapione il diritto a mantenere lo scolo, a titolo di servitu'.
E’ dunque necessario verificare se in virtù della usucapione possano aprirsi delle possibilità per il Condominio a mantenere la gronda sul tetto dei Sig.ri Rossi.
Infatti, l’art.1158 del Codice Civile, che disciplina l’usucapione dei diritti reali immobiliari, potrebbe offrire al Condominio la possibilità di acquistare il diritto di servitù di scolo d’acqua (art. 1094 e segg. C.c.) sul fondo di proprietà dei Sig.ri Rossi: ai fini dell'acquisto per usucapione di un diritto di servitù, l'elemento oggettivo del possesso viene integrato dalla semplice utilizzazione di fatto, da parte del proprietario di un fondo, di un contiguo immobile altrui, a vantaggio del proprio.
Il Codice, però, prevede che debba necessariamente decorrere un periodo di possesso continuativo, che ai sensi dell'art. 1159 c.c. può essere decennale (solo nei casi di possesso in buona fede e di un titolo, trascritto, idoneo a trasferire il diritto), o secondo quanto prescrive l'art. 1158 c.c. che deve essere ventennale.
Nel caso di specie, però, dalla data della sentenza 22.3.1993, non sono ad oggi ancora trascorsi venti anni di possesso continuato, sul punto precisando che non possono avere valore ai fini di una eventuale interruzione del termine ventennale occorrente al Condominio per l’usucapione le lettere raccomandate inviate medio tempore dal legale dei Sig.ri Rossi: dottrina e giurisprudenza paiono affermare che per interrompere la durata del possesso necessario ad usucapire bisogna, o iniziare una causa - perché solo con la notifica dell'atto si può interrompere il periodo necessario a far maturare l'usucapione -, oppure occorre il chiaro riconoscimento del diritto dell'altra parte.
Una semplice lettera di diffida, nemmeno nella forma della raccomandata, sarebbe dunque sufficiente in casi consimili. Sul punto è consolidata la posizione della giurisprudenza, vedasi, ex multis, Cass. civ., Sez.II, 23/11/2001, n.14917:< In tema di usucapione, il rinvio dell'art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione in generale, ed, in particolare, a quelle relative alle cause di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali, siccome diretti ad ottenere ope iudicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. Non sono, invece, idonei come atti interruttivi del termine utile per l'usucapione la diffida o la messa in mora in quanto può esercitarsi il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del diritto reale >.
Per concludere, se i Sig.ri Rossi, entro il 22.3.2013, promuovessero un’azione per far rimuovere la gronda che è posta sul proprio tetto avrebbero ampie possibilità di vedersi nuovamente riconosciuto quel diritto dal giudice, e in quel caso, nell’ambito del procedimento instaurato dai Sig.ri Rossi, il Condominio Beta potrebbe domandare in via riconvenzionale la demolizione della gronda dei Sig.ri Rossi nella parte in cui invade la proprietà del condominio.
Se invece i Sig.ri Rossi lasciassero passare la data del 22.3.2013 senza agire giudizialmente, allora il condominio potrebbe aver acquistato per usucapione il diritto di servitù, ossia il diritto di mantenere sul fondo dei sig.ri Rossi (servente) lo scolo delle acque pluviali.