Attestazione di conformità ex art. 25 bis D.Lgs. 546/1992

Sentenza n. 2679/2026 CGT I° Messina




Sentenza giudiziaria: L'assenza dell'attestazione di conformità degli allegati, di cui all'art. 25-bis del D.lgs. n. 546 del 1992 o la sua presenza ma priva di firma analogica o digitale o, ancora, la sua presenza ma sottoscritta da diverso soggetto, non costituito, che ha trasmesso la documentazione, rende, lo stesso documento, privo di qualsivoglia valore legale e impone, ai sensi del comma 5-bis, che Il giudice non tenga conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore. Questo è l'importante principio ribadito nella Sentenza n. 2679/2026 emessa dalla CGT di I° grado di Messina in una vicenda che vedeva contrapposto un contribuente, difeso dall'Avv. Francesco D'Arrigo, contro l'Agenzia delle Entrate e ADER. Il Giudice monocratico ha, infatti, evidenziato non solo l'importanza che l'attestazione provenga dal difensore costituito "deve ritenersi che l’attestazione di conformità deve provenire dal difensore del soggetto costituito e non da diverso soggetto che ha trasmesso la documentazione (peraltro, nel caso di specie, non costituito in giudizio), posto che la norma suddetta contiene l’inciso detenuto dal difensore” ma che, inoltre, sia apposta su ciascun documento, a tutela dell'autenticità e integrità documentale "E’ da aggiungere che tale attestazione deve essere apposta su ciascun documento o, in alternativa, resa unitariamente, purché con riferimento preciso e puntuale ai singoli atti, mentre nella specie, l’attestazione di ader è del tutto generica senza alcun riferimento ai singoli atti."



Pubblicato da:


Francesco D'Arrigo

Avvocato Tributarista




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